Il decreto ministeriale 11 gennaio 2017 sui titoli di efficienza energetica. Primi commenti e guida all’applicazione pratica delle nuove linee guida (di Francesco Piron)
Introduzione
Dopo una lunga attesa, il 3 aprile u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (di seguito “il decreto ministeriale” ovvero “le nuove linee guida”) che individua i nuovi obiettivi di risparmio energetico per il periodo 2017-2020 e disciplina le nuove modalità di realizzazione e di valutazione dei progetti di efficienza energetica per l’accesso ai certificati bianchi, meglio conosciuti come titoli di efficienza energetica (“TEE”). Il testo del nuovo decreto è stato definito dal Ministero dello Sviluppo Economico (“MiSE”) di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“MATTM”) a valle del parere dell’Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (“AEEGSI”)[1] e della Conferenza Unificata[2] sulla proposta di nuovo decreto[3] sui TEE.
Le disposizioni del decreto (e gli allegati che ne costituiscono parte integrante) sono entrate in vigore dal 4 aprile scorso.
Si ricorda, più in generale, che il meccanismo dei TEE è stato introdotto per le prima volta nel nostro ordinamento nel 2005 con l’attuazione dei due decreti ministeriali del 20/07/2004[4], con la finalità di incentivare la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali e di ottemperare agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico ai sensi dei due decreti di liberalizzazione nazionale, rispettivamente, il decreto legislativo n.164/2000 per il gas naturale e il decreto legislativo n. 79/1999 per l’energia elettrica. Il quadro normativo e regolatorio nazionale è stato progressivamente aggiornato, dapprima con la deliberazione AEEGSI 27 ottobre 2011 EEN 9/11[5] e dal DM 28 dicembre 2012[6], e più di recente dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102[7], di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica[8], al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio di energia primaria a livello comunitario e di ottemperare a quanto previsto nella Strategia Energetica Nazionale (“SEN”) del 2013.
In particolare, il decreto legislativo n. 102/2014 ha individuato nei TEE il regime obbligatorio di efficienza energetica per conseguire un risparmio energetico al 2020 non inferiore al 60% del totale nazionale di 25,5 Mtep e ha rimodulato gli obiettivi nazionali annui del periodo 2014-2020.
Le nuove linee guida, che aggiornano e modificano un meccanismo di incentivazione[9], come abbiamo visto, operante con successo ormai da più di un decennio si inserisce in un contesto storico particolare ove i prezzi dei TEE hanno subito una crescita vertiginosa. Crescita che sarebbe dovuta a diversi fattori critici tra cui uno dei più rilevanti – come recentissimamente confermato dall’AEEGSI nella delibera[10] di chiusura dell’istruttoria conoscitiva orientata all’eventuale revisione delle modalità di determinazione del contributo tariffario[11] del meccanismo dei titoli di efficienza energetica – è senza dubbio il permanere per lungo tempo di un periodo di incertezza per le nuove regole, in particolare con “l’approssimarsi della chiusura di un ciclo più prevedibile (2016) dovendosi adattare rapidamente all’apertura di un nuovo assetto regolamentare del meccanismo ancora non noto”.
Ci sembra utile ricordare (ancora) che, a differenza della versione originaria della bozza di decreto ministeriale, grazie all’intervento della Conferenza Unificata nel testo approvato e vigente le fonti rinnovabili continueranno a poter godere dell’incentivazione dei TEE ma solamente per quelle “non elettriche”, restando quindi precluso l’accesso ai progetti che riguardano il fotovoltaico. Inoltre i risparmi energetici addizionali sono ora considerati “in termini di energia totale o non rinnovabile”, premiando così tutta l’energia termica prodotta con fonti rinnovabili (dato che quest’ultima sostituisce il calore generato da fonti fossili). I due ambiti ulteriori soggetti all’intervento correttivo dell’Unificata riguardano, come si dirà meglio di seguito, il procedimento per aggiornare le tipologie di intervento incentivabile (modalità standardizzata), per cui è stata inserito la necessaria intesa della Conferenza Unificata, ed il regime della cumulabilità degli incentivi per i TEE.
Fatta questa breve introduzione, nel seguito si cercherà di ricostruire sinteticamente le disposizioni del decreto (suddividendo la disamina per macro aree di intervento) evidenziando gli aspetti di maggiore interesse, quelli innovativi rispetto al precedente quadro, nonché quelli critici (o potenzialmente tali) per gli operatori di settore.
Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico nel periodo 2017-2020
Il decreto ministeriale, all’art. 4, determina i seguenti obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti attraverso il meccanismo dei TEE nel periodo 2017-2020.
Fonte GSE
Al fine di ottemperare agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio, il meccanismo prevede l’assegnazione di un obbligo di risparmio di energia primaria in capo ai soggetti obbligati che, come stabilito dall’art. 3 del decreto, sono:
1. i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
2. i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.
Gli obblighi quantitativi nazionali annui, definiti in milioni di TEE, da conseguire nel periodo 2017-2020 sono:
Fonte GSE
Come si nota dalla prima tabella, gli obblighi annuali prevedono un’emissione annua di 7.14 MTep nel 2017 che dovranno crescere fino ai 11.19 Mtep del 2020, cioè una crescita di circa il 57% sul periodo in esame.
I soggetti coinvolti nella presentazione e realizzazione dei progetti e le novità in materia di accesso ai TEE
Secondo le modalità previste dal decreto ministeriale, i progetti di efficienza energetica predisposti ai fini del conseguimento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio sopra illustrati, possono essere eseguiti mediante azioni dirette dei soggetti obbligati (o da società da essi controllate) e mediante interventi per l’incremento dell’efficienza energetica realizzati dai soggetti ammessi al meccanismo.
In particolare, ai sensi dell’articolo 5, i progetti di efficienza energetica realizzati per ottemperare agli obblighi di risparmio annui possono essere eseguiti:
a. mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle società da essi controllate o controllanti;
b. mediante azioni delle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale non soggette all’obbligo;
c. da soggetti sia pubblici sia privati che sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352;
d. da soggetti sia pubblici sia privati che hanno nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339;
e. da soggetti sia pubblici sia privati che sono in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.
I requisiti sopra richiamati devono essere mantenuti per tutta la durata della vita utile del progetto per il quale si presenta l’istanza per l'accesso al meccanismo dei TEE.
Ai fini della presentazione dell’istanza al GSE per l’accesso al meccanismo, il nuovo decreto definisce:
a. soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità richiamati sopra (art. 5, comma 1) che presenta l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE;
b. soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica.
Il soggetto proponente può anche non coincidere con il soggetto titolare del progetto. In tal caso, il soggetto proponente presenta l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE su delega del soggetto titolare. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente non coincidano, i requisiti di ammissibilità richiamati sopra (art. 5, comma 1) sono richiesti per il solo soggetto proponente.
I TEE sono riconosciuti dal GSE al soggetto titolare del progetto mediante stipula di un contratto conforme al contratto tipo. Lo schema di contratto tipo è approvato dal MISE su proposta del GSE ed è pubblicato sul sito istituzionale del GSE entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (ad oggi però ancora non se ne vede traccia).
Nell’ambito del contratto, in deroga allo schema classico, il soggetto titolare può anche espressamente richiedere il riconoscimento dei TEE direttamente e univocamente in capo al soggetto proponente, in qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega. In tal caso, il contratto è sottoscritto da entrambi i soggetti, che sono responsabili in solido dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo.
Quest’ultimo aspetto - che costituisce una ulteriore novità introdotta dalle nuove linee guida e che va accolta positivamente - riguarda le responsabilità dei due soggetti coinvolti nella presentazione e realizzazione dei progetti secondo una chiara identificazione dei ruoli: il Soggetto Proponente (corrispondente alla figura già esistente nella precedente disciplina: i.e. il distributore o la società da esso controllata o controllante ai sensi dell’art. 1, co. 34 della L.239/04, la società di servizi energetici e i soggetti con obbligo di nomina dell’energy manager) e il Soggetto Titolare, cioè colui che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto a cui sono riconosciuti i TEE, salvo (come abbiamo visto) delega, da parte di quest’ultimo, nei confronti del Soggetto Proponente per il riconoscimento direttamente a esso dei TEE.
Altrettanto positiva è l’introduzione da parte del decreto ministeriale, come elemento cogente del sistema, del contratto tipo che disciplina il rapporto tra il GSE e il Soggetto Titolare per il riconoscimento dei TEE, ed eventualmente anche il Soggetto Proponente in caso sia soggetto delegato al ricevimento dei TEE. Come abbiamo detto, solo in caso di delega, infatti, il contratto viene sottoscritto da entrambi i soggetti che diventano così responsabili in solido dell’adempimento di tutti gli obblighi nei confronti del GSE. Una novità, quest’ultima, che oltre a fornire maggiori garanzie al GSE dovrebbe produrre, auspicabilmente, un importante effetto benefico per il settore: la riduzione significativa del tasso di contezioso tra le parti coinvolte nella realizzazione di un progetto in caso di mancato riconoscimento/annullamento dei TEE.
I progetti ammissibili al meccanismo
Ai sensi del decreto ministeriale e degli allegati, ai fini dell’accesso al meccanismo dei TEE sono ammissibili i progetti di efficienza energetica:
• realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;
• realizzati con data di inizio della realizzazione dell’intervento successiva alla data di trasmissione al GSE dell’istanza di accesso al meccanismo;
• che generano risparmi energetici addizionali, ovverosia i risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline[12] e il consumo energetico nella configurazione post operam, con riferimento al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
• per i quali si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera degli interventi che compongono il progetto siano stati utilizzati nuovi componenti o componenti rigenerati per i quali non siano già stati riconosciuti TEE (al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto);
• predisposti e trasmessi al GSE, in base alla tipologia di progetto, secondo quanto previsto all’Allegato 1 del decreto ministeriale;
• classificabili tra le tipologie di intervento riportate in Tabella 1, Allegato 2, del decreto ministeriale.
Metodi di valutazione dei progetti e certificazione dei risparmi
Ai sensi dell’art. 9 del decreto, i metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica sono due: come in passato è possibile utilizzare i progetti a consuntivo ed i progetti standardizzati (che in qualche modo riassumono due dei metodi già esistenti quello standardizzato appunto e quello analitico).
Vediamo nel maggior dettaglio i due metodi di valutazione.
1. Metodo a consuntivo: consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 1, del nuovo decreto.
Il metodo di valutazione a consuntivo quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto a consuntivo tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.
Ai fini dell’accesso al meccanismo, i progetti a consuntivo devono aver generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.
Sulla base della misurazione effettuata in conformità al programma di misura relativo al progetto a consuntivo predisposto secondo le disposizioni del richiamato Allegato 1 e approvato dal GSE, sono certificati i risparmi di energia primaria tramite la richiesta di verifica e di certificazione a consuntivo dei risparmi conseguiti dal progetto che il soggetto proponente trasmette al GSE, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti.
La richiesta di verifica e di certificazione a consuntivo dei risparmi conseguiti dal progetto devono essere presentate, al più, entro 120 giorni dalla fine del periodo di monitoraggio e devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, in deroga alla descritta procedura ordinaria, è possibile proporre, in sede di presentazione del progetto a consuntivo, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di TEE di ogni richiesta di verifica e di certificazione a consuntivo sia almeno pari a 5.000, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di TEE di ogni richiesta di verifica e di certificazione sia almeno pari a 10.000.
Il decreto ministeriale, nella Tabella 1 dell’Allegato 2, riporta l’elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata, con l’indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei TEE. Tale Tabella può essere aggiornata ed integrata con decreto del Direttore Generale DG-MEREEN del MiSE di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del MATTM, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA e RSE.
Qualora si intenda presentare un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, ai soggetti ammessi al meccanismo è data la possibilità di proporre nuove tipologie di interventi inviando una richiesta al GSE che valuta l’ammissibilità del progetto ai sensi del decreto ministeriale.
2. Metodo standardizzato[13]: quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto standardizzato; è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE, secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 2.
Ai fini dell’ammissibilità preliminare al metodo di valutazione dei risparmi con il metodo standardizzato, è necessario dimostrare:
a. la ripetitività degli interventi che compongono il progetto standardizzato in contesti simili;
b. la non convenienza economica del costo relativo all’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei TEE.
L’algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, verificato in sede di presentazione dell’istanza, all’insieme degli interventi realizzati nell’ambito del progetto.
Ai fini dell’accesso al meccanismo, il progetto standardizzato deve aver generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.
Sulla base della misurazione effettuata sul campione rappresentativo, in conformità al programma di misura predisposto e approvato dal GSE secondo le disposizioni del più volte richiamato Allegato 1, sono certificati i risparmi di energia primaria tramite la richiesta di verifica e di certificazione standardizzata dei risparmi conseguiti dal progetto che il soggetto proponente trasmette al GSE, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti.
Le richieste di verifica e di certificazione standardizzata dei risparmi devono essere presentate, al più, entro 120 giorni dalla fine del periodo di monitoraggio e devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale.
Sempre con riferimento ai più volte richiamati Allegato 1 e 2 del decreto ministeriale, giova rilevare che per i diversi interventi di efficienza di cui sopra si prevede che la vita utile degli stessi possa variare tra i 7 ed i 10 anni (diversamente da quanto previsto in precedenza: dai 5 agli 8 anni).
Da notare inoltre che nel nuovo assetto è stato eliminato il c.d. coefficiente tau, che promuoveva gli investimenti nel settore permettendo di anticipare il numero dei TEE in considerazione della vita tecnica dell’intervento (in pratica anticipava nei primi 5 anni di vita utile i risparmi conseguibili nel corso della vita tecnica dell’intervento).
A mitigare tale eliminazione viene introdotto nel nuovo assetto il fattore così detto k (pari a 1,2) e il fattore k2 (pari a 0,8): in pratica per metà della vita utile del progetto il numero dei TEE viene moltiplicato per il primo fattore, per il rimanente periodo sarà moltiplicato per il fattore k2.
Vengono, inoltre, ridotti da cinque a quattro le tipologie dei TEE, più precisamente:
a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti;
d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.
Infine, a tutela degli investimenti nel frattempo realizzati il decreto ministeriale, all’articolo 4, comma 14, dispone che a decorrere dal 1° giugno 2021 (i.e. termine del periodo di incentivazione che rappresenta un futuro comunque non troppo lontano per le strategie degli operatori e dei soggetti finanziatori), in caso il meccanismo sopra descritto non sia più vigore, il GSE ritirerà i TEE generati e non utilizzati ad un prezzo medio basato sul valore di mercato (mercato del GME nel periodo 2017-2020) ridotto del 10%.
Misure per potenziare l’efficacia complessiva del meccanismo dei TEE
L’articolo 10 prevede la cumulabilità con gli incentivi non statali, nei limiti della normativa europea; facendo salvi gli incentivi regionali e locali (che nella versione del decreto ministeriale sottoposta all’esame della Conferenza Unificata erano stati esclusi). Rispetto al precedente regime viene quindi eliminata la possibilità di cumulo con fondi di garanzia e rotazione, contributi in conto interesse, e detassazione del reddito per l’acquisto dei macchinari, cioè con incentivi di tipo statale.
Procedura di valutazione dei progetti e attività di verifica e controllo da parte del GSE
L’art. 7 definisce la procedura di valutazione dei progetti[14] le responsabilità gestionali del GSE e prevede che quest’ultimo, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE, svolga l’attività di valutazione e certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso la realizzazione dei progetti in conformità alle metodologie di valutazione sopra analizzate.
Più precisamente, il GSE, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990[15], nomina un responsabile del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda del proponente. Il GSE trasmette poi al soggetto proponente la comunicazione dell’esito della valutazione tecnico-economica delle proposte di progetto a consuntivo (“PC”) o standardizzato (“PS”) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi (rispettivamente, “RC” e “RS”), entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Il GSE può peraltro richiedere al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. In tal caso, la valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni integrative.
Con riferimento poi alle richieste di modifica dei progetti a consuntivo o standardizzati già approvati dal GSE, la disposizione prevede che tali richieste siano comunicate al GSE accompagnate da idonea documentazione; il GSE verificherà poi, nei tempi sopra indicati, la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, al fine di verificare l'ammissibilità del progetto oggetto della modifica progettuale.
L’art. 12 del decreto definisce invece le modalità secondo le quali viene svolta l’attività di verifica e controllo su tutti i progetti di efficienza energetica, anche quelli qualificati ai sensi della precedente normativa. Infatti, come specificato nell’art. 16, comma 5, il decreto 11 gennaio 2017, si applica a tutti i progetti presentati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso, con eccezione dell’art. 4 e dell’art. 12 appunto.
In sintesi tale articolo prevede che:
- le attività di verifica e controllo si svolgeranno mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, anche senza preavviso;
- il termine di conclusione dei procedimenti di controllo è pari a centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità; il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato;
- costituiscono violazioni rilevanti di cui all’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011[16]: i) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi; ii) l’indisponibilità della documentazione da conservare obbligatoriamente ai sensi del presente decreto, nel caso in cui se ne sia già accertata l’assenza nell’ambito di una precedente attività di controllo; iii) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell’intervento nella disponibilità del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione purché strettamente connessa all'attività di controllo; iv) l’alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi; v) l’utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati; vi) l’inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attività di controllo; e comunque oltre alle predette fattispecie tipizzate vii) qualsiasi elusione, inadempimento, incongruenza da cui consegua in modo diretto e sostanziale l’indebito accesso agli incentivi;
- in seguito all’accertamento delle sopra dette violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate. Inoltre, nell’ambito delle verifiche, il GSE, qualora riscontri la non verificabilità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei TEE richiesti ed emessi, può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative, e disporre nei confronti del soggetto a cui vengono riconosciuti i TEE, per le successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire.
Nel decreto ministeriale vi è poi un riferimento esplicito all’applicazione dell’art. 42 (“Controlli e sanzioni in materia di incentivi”), comma 3, del sopra richiamato decreto legislativo n. 28/2011 circa le conseguenze degli esiti negativi dell’attività di accertamento da parte del GSE. L’articolo 42 ha introdotto infatti una specifica disciplina dei controlli e delle sanzioni che il GSE è chiamato a comminare nell’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite in via esclusiva in materia di erogazione degli incentivi nel settore termico ed elettrico. In particolare, ai sensi dell’art. 42, comma 3, qualora nell’ambito dei controlli eseguiti vengano riscontrate violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE ha il potere di disporre, in via alternativa: il rigetto della relativa istanza di erogazione degli incentivi ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate e la trasmissione «all’Autorità (del)l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 20 lett. c) della l. 14 novembre 1995, n. 481».
L’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, aveva inoltre previsto un’ulteriore tipologia di sanzione che andava ad aggiungersi a quelle sopra indicate, prevedendo, in particolare, che non avrebbero avuto diritto a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti avessero accertato, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, l’esistenza di dati o documenti non veritieri, ovvero di dichiarazioni false o mendaci[17]. Tale ultima tipologia di sanzione è stata censurata di recente dalla Corte con la sentenza 10 marzo 2017, n. 51[18].
Con riferimento all’articolo 42 del decreto legislativo n. 28/2011, si segnala che nel testo[19] del Ddl concorrenza (A.C. 3012-B) approvato dal Senato il 3 maggio scorso sono inserite nuove misure nell’ambito delle attività di verifica e controllo da parte del GSE per l’accesso al meccanismo dei TEE. Si prevede, infatti, che nei casi in cui il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ma da documenti non veritieri o da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, sia “disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli”. Si specifica inoltre che “gli effetti dell’annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall’adozione del provvedimento di esito dell’attività di verifica (…) sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi”.
Ciò premesso, dal punto di vista della procedura, e nonostante il decreto ministeriale si prefigga tra i suoi macro obiettivi la semplificazione amministrativa, da una prima analisi sembra invero che la tempistica e le complessità procedurali siano aumentate rispetto al precedente quadro. Infatti, il periodo di monitoraggio ex ante dei consumi viene incrementato, con ricadute anche in termini di maggiori costi che ragionevolmente si ipotizza il proponente dovrà sostenere per svolgere tale attività senza peraltro avere la certezza dell’approvazione del progetto. Viene incrementata anche la durata per l’attività di valutazione tecnico-economica da parte del GSE delle proposte di progetto e di approvazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi che ora viene allungata a 90 giorni (termine peraltro non perentorio e che viene sospeso per ulteriori 60 giorni in caso di integrazioni), con un significativo allungamento dei tempi rispetto ai 60 giorni del precedente sistema. Inoltre, nella nuova procedura scompare il meccanismo del silenzio assenso[20] per l’approvazione delle proposte di progetto[21] (!). Tutto ciò con un forte rischio di aggravio procedimentale ed economico per gli operatori, che senza un termine certo per avere il riscontro in merito all’approvazione o meno di un progetto a consuntivo, dovranno comunque tenersi sempre pronti a dare avvio alla realizzazione del progetto (con ulteriori ricadute e oneri negli accordi contrattuali con i fornitori), pena la perdita dell’efficacia dell’approvazione del progetto medesimo.
Riguardo poi le attività di verifica e controllo da parte del GSE, è chiara l’ispirazione dell’articolo 12 ai principi e alle disposizioni del decreto ministeriale 31 gennaio 2014[22] sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del GSE, concedendo come si è visto poteri molto ampi al GSE (ed ai soggetti di cui si può avvalere: ENEA, RSE e ‘soggetti terzi’ dotati di idonee competenza specialistiche) sia in termini di qualità dell’azione da condurre, anche in termini di discrezionalità, che di tempi per lo svolgimento di tali attività.
In tema di procedimenti di verifica da parte del GSE, si ricorda che di recente è stato pubblicato il rapporto annuale del GSE[23], da cui è emerso, per quanto di interesse in questa sede, che le attività di controllo effettuate dal GSE nell’anno 2016 hanno interessato 255 interventi, per un volume di titoli da riconoscere pari a circa 155.300 TEE/anno, corrispondenti ad un controvalore economico pari a circa 22 milioni di euro/anno.
Le tipologie di intervento interessate dall’attività di verifica sono risultate le seguenti: 1. installazione di caldaie a biomassa sia in ambito civile che industriale; 2. installazione di sistemi centralizzati per la climatizzazione invernale e/o estiva di edifici ad uso civile; 3. installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW; 4. interventi di recupero termico da processi industriali e altri interventi su processi industriali.
Efficacia delle linee guida
All’articolo 16[24] si prevede che ad eccezione degli articoli 4 e 12 (dedicati, rispettivamente, agli obiettivi quantitativi nazionali e alle attività di verifica e controllo) il decreto ministeriale si applica a tutti i progetti di efficienza energetica presentati dal 4 aprile u.s. (data di entrata in vigore del decreto stesso). In merito a tale previsione non mancano, tuttavia, margini di ambiguità: da un lato si sancisce il principio di irretroattività, dall’altro però si fa riferimento espresso anche ai progetti “approvati” (si veda al primo comma), ingenerando così un’incertezza riguardo la sorte assegnata ai progetti “presentati” in data antecedente all’entrata in vigore del decreto ministeriale. Per superare questa incertezza si deve necessariamente ricorrere alla lettura del combinato disposto dell’art. 16, comma 1 e comma 5, da cui si comprende che sia i progetti presentati sia quelli approvati in data antecedente al 4 aprile sono disciplinati dal precedente sistema (si veda i sopra richiamati DM 28/12/2012, delibera dell’AEEGSI EEN 9/2011 ed i due decreti ministeriali del 2004).
Gli operatori dovranno comunque fare attenzione al periodo transitorio, introdotto appunto per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. E’ infatti previsto (si veda sempre al primo comma) un periodo di 180 giorni, a partire dall’entrata in vigore del decreto, per poter far ricorso al precedente meccanismo per i progetti che abbiano raggiunto determinati stati di avanzamento: in particolare il raggiungimento della soglia minima (o il superamento dell’attività di monitoraggio di 1 anno) per i progetti standardizzati e analitici, e la realizzazione in corso per i progetti a consuntivo.
Anche quest’ultimo aspetto, peraltro, e nonostante di recente siano state pubblicati dal GSE alcuni chiarimenti[25] potrebbe ingenerare interpretazioni divergenti, non essendo stato specificato se è necessario un preciso stato di avanzamento lavori per determinare la “realizzazione in corso” (nell’art. 16 ci cita solamente “come attestato da idonea documentazione” senza dare ulteriori indicazioni).
Note conclusive
Nonostante le diverse novità positive contenute nelle linee guida ci sono ancora alcune aree grigie. Anzitutto, con riferimento ai temi fondamentali della baseline e dell’addizionalità. Baseline e addizionalità (sia tecnologica che economica) sono considerati il fulcro del funzionamento del sistema: due concetti senz’altro suscettibili di diverse valutazioni, soprattutto in assenza di regole chiare e certe, e che sono stati oggetto, specie negli ultimi anni, di valutazioni restrittive da parte del GSE (anche in forza degli illustrati poteri di verifica e controllo). Ciò ha causato inevitabilmente ulteriori motivi di conflittualità nei rapporti tra il GSE ed i diversi operatori del settore.
Purtroppo su questi temi chiave, a differenza di quanto annunciato dal MISE (secondo cui il nuovo decreto ministeriale avrebbe definito “in maniera più puntuale” i due concetti) le nuove linee guida non hanno contribuito a dare quella maggiore certezza e chiarezza che ragionevolmente ci si aspettava. Peraltro, come già evidenziato da diversi commentatori e operatori all’indomani della pubblicazione del decreto ministeriale, il timore è che la scarsa chiarezza su questi aspetti possa trasformare i TEE in un incentivo all’innovazione anziché all’efficienza energetica.
In conclusione, se è vero che devono essere premiati i progetti realmente addizionali e che, così come è accaduto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non possono essere incentivati progetti che, anche per l’avanzamento tecnologico degli ultimi anni, hanno possibilità di “autofinanziarsi” in modo autonomo in un breve periodo di tempo, è pur vero che la pubblicazione delle nuove linee guida poteva essere finalmente l’occasione per introdurre regole di valutazione maggiormente dettagliate evitando di offrire pericolosi “margini di discrezionalità” nell’interpretazione delle singole disposizioni del decreto ministeriale. Anche per tale ragione è comunque auspicabile, specie all’indomani della pubblicazione delle guide operative, uno sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti (istituzioni e operatori) per individuare – in uno spirito di leale cooperazione – le migliori modalità di implementazione del nuovo quadro normativo.
Ciò per evitare che i predetti margini di discrezionalità possano contribuire a creare nuovi occasioni di conflittualità tra il GSE e gli operatori, aumentando la sensazione dell’inaffidabilità di un meccanismo d’incentivazione (che da più di un decennio è stato molto apprezzato anche a livello comunitario) con conseguenti effetti di disincentivo all’investimento e, allo stesso tempo, ulteriore crescita del contenzioso amministrativo.
(12 giugno 2017)
[1] Parere AEEGSI del 22/12/2016 - 784/2016/I/efr.
[2] Conferenza Unificata del 22/12/2016.
[3] Schema di Decreto in materia di Certificati Bianchi recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni 2017-2020 e approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Dlgs 102/2014”.
[4] Decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004 che, in revisione dei predetti decreti interministeriali 24 aprile 2001, recano rispettivamente “nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e “nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.
[5] Aggiornamento, mediante sostituzione dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.
[6] Decreto Ministero Sviluppo economico 28/12/2012 , G.U. 02/01/2013.
[7] Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) (GU Serie Generale n.165 del 18-7-2014).
[8] Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
[9] Si ricorda brevemente che nell’ambito del meccanismo dei TEE, i principali ruoli dei diversi soggetti istituzionali coinvolti sono i seguenti:
• il MiSE, di concerto con il MATTM e AEEGSI ha il compito di fissare gli obiettivi di risparmio annuo e di definire ed aggiornare il quadro normativo di riferimento, e provvede alla definizione e aggiornamento delle Linee Guida;
• l’AEEGSI definisce le modalità operative per la regolamentazione del meccanismo, comunica ai Ministeri competenti e al GSE la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita sul territorio nazionale dai soggetti obbligati ed applica le sanzioni;
• il GSE svolge l’attività di valutazione e certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica nonché l’attività di monitoraggio e controllo;
• l’ENEA e RSE svolgono l’attività di supporto tecnico al GSE per lo svolgimento della valutazione tecnico-economica dei risparmi dei progetti;
• Il GME emette i TEE per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE. Il GME è responsabile dell’organizzazione e della gestione del mercato dei titoli di efficienza energetica.
[10] Cfr. Delibera 28 aprile 2017 292/2017/E/efr “Chiusura dell’istruttoria conoscitiva, avviata con deliberazione dell’Autorità 710/2016/E/efr, orientata all’eventuale revisione delle modalità di determinazione del contributo tariffario del meccanismo dei titoli di efficienza energetica”. Gli esiti definitivi dell’indagine conoscitiva confermano che, a differenza di quanto era stato sostenuto da diversi commentatori, eventuali comportamenti speculativi non possono essere tra le cause determinanti dell’aumento dei prezzi, che invece sarebbero fondamentalemte tre: l’incertezza normativa, lo scarso coordinamento tra volumi attesi di domanda e offerta, nonché le stime su restrizione intrinseca dell’offerta. “Non appare rilevante – si legge nelle conclusioni – la quantità di TEE sottratta alla liquidità effettiva per la scelta degli operatori volontari o dei trader di trattenerli nella propria disponibilità a medio termine”. Inoltre, “dal punto di vista delle compravendite, la sostanziale assenza di vendite da parte dei distributori e la non rilevante quota di acquisti da parte di soggetti non obbligati sembrano evidenziare che gli scambi potenzialmente effettuati al puro scopo di trading non siano stati tali da costituire un’anomalia del mercato, confermando quanto sostanzialmente già emerso inizialmente con riferimento ai soli scambi di novembre 2016″. “Emerge inoltre – sottolinea l’AEEGSI – un certo ritardo, almeno sino a marzo e rispetto a quanto verificato l’anno scorso, nel raggiungimento degli obblighi minimi in capo ai distributori, il che contribuisce alla propensione, a breve termine, all’acquisto a prezzi più alti del preventivato.”. L’aumento dei prezzi, viene spiegato nel provvedimento, è fondato “su tre considerazioni di base che riguardano gli economics di tali mercati, fermo restando che a ciò possono – come sempre – aggiungersi movimentazioni finanziarie sui TEE posseduti dagli operatori, già monitorati dalle istituzioni a ciò deputate diverse dall’Autorità”. La prima criticità, come sopra detto, è “il permanere per lungo tempo di un periodo di incertezza per le nuove regole”, in particolare con “l’approssimarsi della chiusura di un ciclo più prevedibile (2016), dovendosi adattare rapidamente all’apertura di un nuovo assetto regolamentare del meccanismo ancora non noto”. La seconda è “lo scarso coordinamento tra volumi attesi di domanda e di offerta TEE” soprattutto “se – come sembra – il gap percepito tra di esse è previsto allargarsi a partire dal nuovo assetto regolamentare del meccanismo”, cioè le nuove linee guida entrate in vigore il 4 aprile 2017. Infine c’è “l’aspettativa per una futura restrizione intrinseca dell’offerta di TEE, sia per effetto delle modifiche nelle modalità di quantificazione ed emissione, sia per l’oggettivo aumento dei costi sottesi alle future iniziative di efficienza energetica, è foriera per sé di rialzo di prezzo”.
[11] Si veda peraltro il recentissimo documento per la consultazione 312/2017/R/efr pubblicato dall’AEEGSI ove vengono illustrati gli orientamenti del regolatore in merito alla revisione delle regole di determinazione del contributo tariffario nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi. La revisione delle regole si è resa necessaria per dare attuazione appunto a quanto definito nel DM 11 gennaio 2017. Al fine di continuare a perseguire il duplice obiettivo di incentivare il comportamento efficiente dei distributori soggetti agli obblighi e, al contempo, di consentire il contenimento dell’aumento degli oneri in capo ai consumatori, il documento di consultazione prevede (in estrema sintesi) di: i) tenere conto dello scostamento del prezzo medio degli scambi di ciascuna sessione rispetto al prezzo medio della sessione precedente; ii) continuare a non considerare i valori dei prezzi della totalità degli scambi dei titoli tramite accordi bilaterali dalla regola di determinazione del contributo tariffario, ma, al contempo, di tenere conto dei volumi di TEE scambiati bilateralmente; iii) confermare la presenza di un contributo preventivo, che sarà fissato pari alla media dei contributi definitivi nei precedenti tre anni d’obbligo, ponderando tali valori con le corrispondenti quantità di TEE scambiati sia sul mercato che tramite accordi bilaterali; iv) definire il contributo tariffario considerando – in alternativa – una delle due seguenti modalità: a) introdurre un sistema misto che eroghi, dopo la verifica del 30 novembre, il contributo definitivo dell’anno d’obbligo precedente e preveda, dopo il successivo mese di maggio, un conguaglio in funzione del contributo tariffario definitivo per l’anno d’obbligo (a valere sulla quantità di titoli oggetto di annullamento dopo la prima verifica di novembre); b) calcolare, dopo il 30 novembre e con riferimento agli scambi sino ad allora, uno specifico contributo tariffario da erogare con le medesime regole previste per il contributo tariffario erogato dopo la scadenza di maggio; v) modificare i livelli dei parametri γ e β (che definiscono il parametro k); vi) erogare il contributo definitivo secondo un criterio di competenza e non di cassa (com’è attualmente); vii) stabilire che le modifiche risultanti dagli esiti della consultazione entrino in vigore a partire dall’anno d’obbligo 2017; viii) stabilire che le sole modifiche introdotte con il criterio di competenza e la differenziazione del contributo tariffario definitivo erogato nel caso di obiettivo specifico dell’anno d’obbligo o di compensazione di anni precedenti entrino in vigore successivamente.
[12] Si veda art. 2 (Definizioni) alla lettera c) “consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all’intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento”.
[13] Anche in questo caso (come per i progetti a consuntivo) l’elenco delle schede degli interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata è approvato e aggiornato con decreto direttoriale del Direttore Generale DG-MEREEN, del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Direttore generale DG-CLE del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, anche su proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE. Ai soggetti ammessi al meccanismo è data la possibilità di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato inviando una richiesta al GSE che valuta l’ammissibilità del progetto ai sensi del DM 11 gennaio 2017.
[14] All’esito della quale, se il risultato sarà positivo, il GME emetterà i TEE per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE (cfr. art. 7, comma 5, del decreto ministeriale).
[15] Sull’obbligo di rispettare le norme di cui alla legge sul procedimento amministrativo, n. 241 del 1990, da parte del GSE (con particolare riferimento alle previsioni sul silenzio assenso) si registra il recente orientamento giuriprudenziale confermato, anche da ultimo, dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, n. 4997 del 2017: “Tali conclusioni devono essere adesso ribadite anche con riguardo alla norma che viene in considerazione nella presente causa, ossia l’art. 6, comma 3, del d.m. 28 dicembre 2012: ciò in quanto non è ammissibile che il Gestore, a differenza di ogni altro soggetto tenuto ad applicare la legge n. 241 del 1990 – e in assenza di deduzioni che permettano di ravvisare peculiarità sotto questo profilo (cfr. art. 29, commi 1 e 2-ter, della legge n. 241 del 1990, in cui si chiarisce che le disposizioni della legge stessa “si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative”, e che le previsioni sul silenzio assenso attengono ai “livelli essenziali delle prestazioni” ex art. 117, comma 2, lett. m, Cost.) –, possa impedire l’operatività di norme di favore per i soggetti interessati, quali quelle contemplanti fattispecie di silenzio-assenso, trincerandosi dietro la tempestività dell’adozione del diniego e indipendentemente dalle modalità di comunicazione dell’atto agli interessati stessi, poiché ciò contrasterebbe proprio con le finalità del peculiare meccanismo procedurale in questione (così, ancora, la citata sent. n. 1250 del 2017).”
[16] Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. S.O. n. 81 alla G.U.28/3/11 n. 71.
[17] Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell’accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché al legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; al soggetto responsabile dell’impianto; al direttore tecnico; ai soci, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l’esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data dell’accertamento, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché degli stessi soggetti indicati dal surriportato art. 23.
[18] Più precisamente con sentenza 10 marzo 2017, n. 51, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 3, del d.lgs 3 marzo 2011, n. 28 che dispone la sanzione interdittiva dell’esclusione per la durata di dieci anni dalla concessione di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili a carico dei soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false e mendaci. Analoga sorte è toccata all’art. 43, comma 1, dello stesso decreto. In estrema sintesi, la Corte censura tali norme per violazione dell’art. 76 Cost., in quanto hanno introdotto una misura interdittiva “eccentrica rispetto al perimetro dell’intervento disegnato dalla legge di delega che, in tema di infrazioni, ha previsto unicamente l’esercizio del potere di irrogare sanzioni penali o amministrative, limitando queste ultime solo a quelle di tipo pecuniario”. La misura interdittiva censurata sarebbe inoltre – a giudizio della Corte – in manifesto contrasto con “i princìpi di proporzionalità ed adeguatezza ai quali il legislatore delegante voleva, viceversa, conformata la risposta alle infrazioni alle disposizioni dei decreti attuativi commesse dagli operatori del settore”. Si segnala peraltro che proprio di recente il Tar Lazio con la sentenza n. 05077/2017 dando attuazione alla sentenza della Consulta ha accolto il ricorso di una società che si era vista negata gli incentivi per dieci anni dal GSE, in seguito a controlli di quest’ultimo.
[19] Cfr. comma 90 del maxiemendamento (identico al precedente art. 39“Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell’efficienza energetica”) che prevede testualmente «3-bis. Nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 o nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter. 3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell’istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell’istruttoria, decorrono dall’inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell’annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall’adozione del provvedimento di esito dell’attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse”.
[20] Cfr. articolo 6.3 del sopra richiamato Decreto Ministero Sviluppo economico 28/12/2012 in forza del quale “il GSE emette il parere sulla proposta di progetto e di programma di misura entro 60 giorni dalla data di ricezione della proposta. Nei casi in cui il GSE richieda al titolare del progetto modifiche o integrazioni della proposta presentata, o [di] effettuare approfondimenti, il suddetto termine viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste. Il suddetto termine viene ridefinito pari a 45 giorni dalla ricezione delle informazioni richieste. Trascorsi i termini di cui sopra, in mancanza di una diversa valutazione espressa da parte del GSE, la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata”.
[21] Ponendosi cosi in aperto contrasto con il citato orientamento giurisprudenziale sopra menzionato (nota 14).
[22] La disciplina sui controlli ed i poteri sanzionatori conferiti al GSE in materia di incentivi trovano appunto il loro fondamento nel richiamato decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011. In attuazione di tale norma (in particolare dell’art. 42, comma 5 del D.lgs. 28/2011), il Ministero dello sviluppo economico ha adottato il d.m. 31 gennaio 2014, recante “disciplina dei controlli e delle sanzioni sugli impianti a fonti rinnovabili incentivati dal GSE”. Sulla base degli elementi forniti dal GSE, il MiSE ha introdotto all’Allegato 1 del decreto un elenco delle violazioni rilevanti, al ricorrere delle quali il GSE dispone, ai sensi dell’art. 11 del decreto medesimo, il rigetto dell’istanza, ovvero la decadenza dagli incentivi, con l’integrale recupero delle somme già erogate.
[23] Cfr. http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Certificati-Bianchi-pubblicato-il-Rapporto-Annuale-2016.aspx.
[24] Articolo 16 (Disposizioni finali ed entrata in vigore): Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno raggiunto la soglia minima di progetto, come definita dalle linee guida EEN 9/11 o hanno concluso il periodo di monitoraggio, è possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo quanto definito dal DM 28 dicembre 2012. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti a consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in corso di realizzazione, come attestato da idonea documentazione, è possibile presentare l’istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal DM 28 dicembre 2012. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in data precedente all’entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto. 2. I Grandi Progetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 8 del DM 28 dicembre 2012 che non generano, nell’arco di un determinato anno, risparmi superiori a 35.000 TEP, per l’anno in questione sono rendicontabili attraverso la Richiesta di Verifica e Certificazione a Consuntivo (RVC-C). In tali casi non sono riconosciute le eventuali premialità concesse all’atto dell’ammissione. 3. I Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 4. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica, con eccezione dell’articolo 4 e dell’articolo 12, a tutti progetti presentati a decorrere dall’entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 1.
[25] Cfr. http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Certificati-Bianchi-focus-sulle-novita-introdotte-dal-Decreto.aspx “Procedure transitorie PPPM e RVC Procedure transitorie PPPM e RVC, Chiarimenti operativi art.16. DM 11 gennaio 2017”.