La riforma costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione” è stata approvata il 12 aprile 2016 dai due rami del Parlamento e si appresta ora ad essere sottoposta a referendum popolare.
Riceviamo, e pubblichiamo oggi, un primo contributo sulla riforma della Costituzione, auspicando che, dalle pagine de “Il Merito. Pratica per lo sviluppo”, possa svilupparsi un dibattito, vivace ed aperto a tutte le posizioni in campo, su un tema così centrale per la nostra vita istituzionale.
Riforma costituzionale e questione sociale nell’era della “crisi organica”
di Gaetano Bucci*
Nel breve spazio a disposizione non posso soffermarmi sui vari aspetti problematici del progetto di riforma costituzionale e mi limiterò pertanto a considerare una questione fondamentale, che ha ricevuto, tuttavia, scarsa considerazione nel dibattito in corso.
Vorrei soffermarmi, in particolare, sulle ragioni di carattere economico (Forges Davanzati) che hanno spinto il Governo a proporre (recte: imporre) un disegno di revisione, il quale miraa precludere ogni residua possibilità di realizzare il programma di emancipazione sociale recepito dalla Costituzione (art. 3, 2° co., C.) (Preterossi).
La proposta Renzi-Boschi costituisce, infatti, una nuova tappa di quel processo restaurativo saldamente inscritto negli indirizzi politico-economici dell’UE, che ha già portato al sostanziale annullamento dello Statuto dei lavoratori e all’introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Costituzione (Paggi).
La critica alla riforma per essere esaustiva e quindi convincente, non può essere pertanto circoscritta al solo ambito giuridico-istituzionale, ma deve saper individuare gli interessi reali che spingono a connettere le politiche di “governabilità” incentrate sul rafforzamento degli esecutivi con quelle di “stabilità economica” volte a ridurre i diritti e le prestazioni sociali (Paggi).
Le motivazioni effettive del disegno di legge costituzionale, possono essere individuate in un report della banca d’affari JP Morgan (28 maggio 2013), che esortava gli Stati a disfarsi delle Costituzioni del secondo dopoguerra, perché fondate su concezioni «socialiste […] inadatte a favorire la maggiore integrazione dell’area europea».
I limiti di queste Costituzioni sono stati individuati, in specie, nella prefigurazione di «governi deboli nei confronti dei parlamenti» e nella previsione di «tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori» che ostacolano l’attuazione delle “misure d’austerità” considerate essenziali per il ripianamento dei “debiti sovrani”.
Il Presidente della BCE, M. Draghi (12 agosto 2013) ha sollecitato del resto l’attivazione di «un processo riformatore definito in sede europea» da imporre «senza mediazioni [...] agli Stati più arretrati», che dovrebbe mirare a trasformarli in «strutture amministrative subordinate» alle istituzioni tecnocratiche sovranazionali (BCE; FMI).
Le riforme proposte dal Governo si collocano inequivocabilmente in questo solco e costituiscono, anzi, il punto d’approdo di un processo controriformatore che - sin dagli anni Ottanta del secolo scorso - ha mirato a «costituzionalizzare» un assetto istituzionale funzionale «alla gestione oligarchica delle dinamiche economico-sociali» (Azzariti), ossia a predisporre un «quadro di comando verticale» svincolato dalle istanze del pluralismo, reputate incompatibili con le esigenze dei mercati finanziari (D. Chirico).
Nella Relazione al disegno di revisione costituzionale si legge infatti che la «stabilità dell’azione di governo» e l’«efficienza dei processi decisionali», costituiscono «le premesse indispensabili» per affrontare le «sfide derivanti dall’internazionalizzazione delle economie» e, quindi, «per agire, con successo, nel contesto della competizione globale».
Per queste ragioni il disegno Renzi-Boschi in connessione con la legge elettorale ipermaggioritaria (Italicum), mira a trasformare il modello costituzionale fondato sulla sovranità popolare e sulla centralità del Parlamento, in un modello imperniato sul primato del Governo e in particolare sul “premierato assoluto” (Pace).
Le élites economico-finanziarie e i loro rappresentanti politici mediante l’aumento abnorme dei poteri dell’esecutivo e l’adozione di un sistema elettorale “escludente” che - come il Porcellum - privilegia la “governabilità” sulla “rappresentatività”, puntano insomma ad espellere dallo spazio politico, concezioni, progetti e rivendicazioni sociali alternativi al modello neo-liberista (Algostino).
Nell’era della globalizzazione economica - anzi della sua crisi - si assiste dunque al riemergere di soluzioni regressive incentrate sulla svalutazione della rappresentanza, che paiono riportarci in una situazione simile a quella dell’Ottocento, caratterizzata dalla presenza di uno Stato autoritario impermeabile alle domande scaturenti dal conflitto sociale e orientato pertanto a sostenere gli interessi delle classi dominanti, anche a costo di provocare una crescita abnorme delle diseguaglianze e delle povertà (Piketty; Sassen).
Ad onta della retorica sul “postmoderno”, ci troviamo quindi dinanzi a quella che autorevoli costituzionalisti hanno considerato come una “svolta autoritaria”, com’è comprovato, in specie, dalla disposizione contenuta nell’art. 12, 6° co., del disegno di revisione costituzionale, che ampliando il potere di iniziativa legislativa del Governo e restringendo lo spazio per l’iniziativa legislativa del Parlamento (Pace), distorce non solo la forma di governo parlamentare, ma la stessa forma di stato democratico-sociale.
La norma dispone che il Governo possa «chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione».
La procedura non potrà essere, invero, utilizzata per le leggi bicamerali; le leggi in materia elettorale; le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; le leggi di concessione dell’amnistia e dell’indulto e le leggi di bilancio.
L’istituzione di una corsia preferenziale per i disegni di legge considerati essenziali per l’attuazione del programma di governo, sposta, comunque, di fatto l’esercizio del potere legislativo in capo al Governo, rendendolo sempre più padrone dei lavori parlamentari. Questa norma rivela, più di ogni altra, come il progetto di riforma punti a trasformare il Governo da «comitato esecutivo del Parlamento» in suo «organo direttivo», contravvenendo così ai fondamenti stessi della democrazia, quali la sovranità popolare e il bilanciamento dei poteri (Algostino).
Con questa previsione il processo di disgregazione del modello democratico-sociale giunge a compimento, perché la sanzione del primato del governo sul parlamento nell’elaborazione degli indirizzi politici, aggiungendosi ai poteri pervasivi in materia di bilancio attribuitigli dagli strumenti normativi della governance economica europea (v. Fiscal Compact), determina la piena integrazione fra “governabilità” e “stabilità economica”, ripristinando il nesso di compenetrazione organica fra lo stato-apparato e gli interessi economico-finanziari, su cui era incardinato sia lo stato liberale, sia lo stato fascista.
Il meccanismo del “voto a data fissa” sui disegni di legge d’iniziativa governativa (art. 12 ddlc.), evoca infatti la cultura istituzionale sottesa alla disposizione dell’art. 6 della Legge 24 dicembre 1925 n. 2263 («Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo») che condizionava fortemente l’autonomia del Parlamento, attribuendo al Capo del Governo il potere di determinare la formazione dell’ordine del giorno delle Camere.
La norma stabiliva, infatti, che: «Nessun oggetto può essere messo all’ordine del giorno di una delle due Camere, senza l’adesione del Capo del Governo».
Non si può non rilevare, pertanto, come la Costituzione esprima una concezione opposta a quella del primato del potere esecutivo concentrato nelle mani del “capo del governo” (Gentile), perché mira a garantire «l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, 2° co., C.) e, quindi, alla determinazione della politica nazionale (art. 49 C).
Lo svuotamento delle funzioni del Parlamento e la sterilizzazione dei corpi intermedi paiono, invece, funzionali alla configurazione neoliberista dell’UE, che prescrive continue cessioni di “sovranità popolare” (Irti) per consentire agli esecutivi di attuare speditamente gli indirizzi imposti dalle istituzioni tecnocratiche dell’UE e dai centri di potere finanziario (Zagrebelsky; Preterossi; Catone).
Il modello di Costituzione che s’intende introdurre col disegno di revisione sembra, infatti, rispondere a parametri di efficienza economica finalizzati a rendere l’economia italiana più attrattiva per gli investitori esteri (Forges Davanzati). Ciò che conta, in questo contesto, è garantire la rapidità dei processi di decisione politica per renderli sincronici con i tempi veloci delle decisioni finanziarie.
I movimenti e le forze politiche che si oppongono alla desertificazione sociale provocata dalle politiche liberiste devono essere quindi consapevoli che la battaglia per la difesa e l’attuazione della Costituzione risulta ancora fondamentale, perché essa costituisce lo spazio politico entro cui diviene possibile rilanciare una dialettica forte sul terreno dei rapporti economico sociali (v. Tit. III C.) e in cui può, quindi, esprimersi la voce dei lavoratori contro quello che Luciano Gallino ha definito “il colpo di stato delle banche e dei governi”.
La “riforma” Renzi-Boschi rischia, invece, di portare a compimento il processo di smantellamento della Costituzione socialmente più avanzata d’Europa.
In una situazione caratterizzata dalla riduzione dei salari, dalla disoccupazione e dalla diseguaglianza, il referendum costituzionale rischia di assumere, tuttavia, la valenza di un pronunciamento popolare sulla deriva oligarchica e antisociale in atto (Preterossi).
Per queste ragioni le forze politiche promotrici della riforma costituzionale hanno deciso di trasformare il referendum nella madre di tutte le battaglie (De Fiores) e dunque, per le stesse ragioni, i cittadini-lavoratori (art. 1 C.) dovrebbero – soprattutto nell’attuale fase di “crisi organica” (Gramsci) –impegnarsi non solo a difendere la Costituzione, ma anche a rivendicare la sua attuazione e, in specie, l’attivazione dei poteri di controllo politico e sociale sull’«attività economica pubblica e privata», da essa previsti (artt. 41, 43 e 47 C).
(27 luglio 2016)
* Professore aggregato di Diritto pubblico, Università degli Studi di Bari