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La natura del rapporto di lavoro tra amministratori e società di capitali. Finalmente, la risposta delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 1545/2017) (di Veronica Pulcini e Viola D’Angelo)

1. Premessa

Il principio di diritto espresso nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1545 del 20.01.2017 non lascia adito a dubbi: l’amministratore non è un lavoratore parasubordinato.

La sentenza in commento, che nasce per risolvere una questione sulla pignorabilità degli stipendi degli amministratori di società di capitali, ha come pregio principale quello di definire il rapporto intercorrente tra amministratore e società come "rapporto societario" e non più come parasubordinato, con tutte le implicazioni pratiche che tale statuizione comporta.

 

L’argomento ha registrato negli ultimi venti anni innumerevoli e contrastanti posizioni giurisprudenziali e dottrinali, pertanto la sentenza costituisce non solo un punto di arrivo ma anche un punto di partenza che servirà a chiarire una serie di aspetti connessi all’inquadramento del rapporto in questione. In particolare, tra gli aspetti processuali si segnalano: (i) l’applicabilità del rito ordinario ovvero dello speciale regime del lavoro alle controversie tra amministratori e società e (ii) l’impatto sugli obblighi del terzo pignorato; mentre tra gli aspetti giuslavoristici: l’ammissibilità o meno dei c.d. "contratti di amministratori".

Ma andiamo con ordine.

2. La vicenda da cui origina la pronuncia

L’intervento delle Sezioni Unite è stato richiesto nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi nata di fronte al Tribunale di Ancona, avente ad oggetto le somme accantonate da una società – terzo pignorato – a titolo di emolumenti per l’attività di amministratore svolta dal debitore. In particolare, il Giudice dell’esecuzione qualificava detta attività come lavoro autonomo, assegnando per l’effetto l’intera somma al creditore procedente. Avverso la decisione, proponeva opposizione il debitore, sostenendo l’erronea qualificazione della propria attività, che avrebbe dovuto essere ricondotta, a suo dire, nell’ambito dei rapporti di lavoro parasubordinato (precisamente, nella collaborazione continuativa e coordinata di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.), con conseguente applicazione del limite di pignorabilità di un quinto delle somme individuate. Il Tribunale di Ancona accoglieva l’opposizione, riqualificando l’attività dell’amministratore come lavoro parasubordinato; il creditore pignorante proponeva, quindi, ricorso per Cassazione. Rilevato il contrasto giurisprudenziale e l’incidenza della questione giuridica sollevata, il Primo Presidente della Suprema Corte assegnava la causa alle Sezioni Unite.

La pronuncia in commento costituisce quindi l’epilogo di un lungo e complesso dibattito dogmatico, il cui richiamo – seppur in estrema sintesi – è necessario ai fini della piena comprensione del principio di diritto espresso dalla Sentenza.

3. La nascita della teoria organica accanto alla teoria contrattualistica

Il dibattito relativo alla natura del rapporto intercorrente tra società di capitali ed amministratori, prima ancora che dalla giurisprudenza, è stato affrontato per anni dalla dottrina che si è essenzialmente confrontata su due contrapposte posizioni.

Da un lato, i sostenitori della c.d. "teoria contrattualistica" hanno qualificato detto rapporto come meramente negoziale, sulla base della considerazione che i reciproci diritti ed obblighi delle parti (la società, da un lato, e l’amministratore, dall’altro) sorgono per effetto di un accordo tra le stesse, regolato dai più generali principi di diritto privato, seppur con i necessari correttivi imposti dalla legge. In tal senso, l’amministratore e la società costituiscono autonomi centri di interesse, il cui rapporto giuslavorativo deve essere regolato da un contratto. Quanto alla specifica disciplina contrattuale applicabile, la dottrina ha fornito risposte alquanto variegate, che vanno dalla risalente teoria del mandato, all’individuazione di un contratto atipico ma parzialmente assimilabile a categorie contrattuali esistenti e, ancora, al lavoro parasubordinato.

Parallelamente, altra parte della dottrina ha elaborato la c.d. "teoria organica" che valorizza la figura dell’amministratore quale organo operativo della società, in conformità alle scelte effettuate dal Legislatore in materia di governance societaria. Secondo tale orientamento, l’amministratore non si limita a fornire una prestazione lavorativa, più o meno articolata, a vantaggio della società; piuttosto, egli rappresenta la persona fisica con cui si identifica l’organo amministrativo della società (Amministratore Unico ovvero C.d.A.), assumendone non già la semplice rappresentanza, ma la vera e propria gestione. In sostanza, l’amministratore è l’organo esecutivo della società, dotato di autonomi poteri di gestione, riconosciutigli ex-lege al fine assicurare il corretto funzionamento della società ed il raggiungimento dello scopo sociale; proprio la fonte legislativa da cui l’amministratore riceve legittimazione, induce ad escludere che egli possa considerarsi un soggetto terzo rispetto alla società e, quindi, che possa configurarsi un rapporto contrattuale tra l’ente e l’amministratore medesimo.

4. L’attenzione al rito applicabile

Le confliggenti posizioni assunte dalla dottrina hanno, inevitabilmente, influenzato anche la giurisprudenza di legittimità e di merito che, a partire dagli anni ottanta, si è pronunciata sul tema.

Pur confermando la presenza di due orientamenti contrapposti, la giurisprudenza ha affrontato la questione sotto un diverso profilo: quello del rito applicabile alle controversie sorte tra amministratore e società.

Un primo indirizzo accoglie la tesi del rito ordinario, sulla base della considerazione che l’amministratore difetta di quella posizione di "debolezza contrattuale", tipicamente esistente in capo al lavoratore dipendente, tale da giustificare la previsione di un regime processuale più favorevole quale quello del lavoro. Infatti, poiché l'ordinamento delle società di capitali qualifica l’amministratore come organo della società e l’attività da questi svolta è immanente a quella dell’ente, non è possibile configurare quel vincolo di subordinazione – tanto contrattuale quanto economico – che giustificherebbe l’applicazione della disciplina processuale del lavoro, ai sensi dell’art. 409 c.p.c..

Altra parte della giurisprudenza ha, invece, valorizzato il tenore letterale dell’art. 409, n. 3, c.p.c., sostenendo che il rapporto tra amministratore e società presenta i caratteri della continuità e del coordinamento, con conseguente applicabilità del rito del lavoro. In specie, il requisito del coordinamento – inteso come collegamento funzionale tra l’attività svolta dall’amministratore e le finalità perseguite dalla società – sarebbe compatibile con la posizione di "organo" spettante all'amministratore, atteso che la definizione dell’oggetto sociale da perseguire risulta pur sempre attribuito alla competenza dell’assemblea dei soci.

Una prima soluzione al contrasto giurisprudenziale, è stata resa dalle Sezioni Unite con Sentenza n. 10680 del 14.12.1994, che ha qualificato il rapporto tra amministratore e società come parasubordinato, ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., valorizzando l’attuazione dei principi costituzionali di cui all’art. 36 Cost..

Secondo le SS. UU. del ’94, infatti, la natura imprenditoriale dell’attività prestata dall’amministratore non sarebbe tale da escludere la parasubordinazione nel rapporto tra amministratore e società, né il principio dell’immedesimazione organica risulterebbe confliggente con tale vincolo obbligatorio.

Inoltre, poiché il disposto letterale dell’art. 409, n. 3, c.p.c. non contiene alcun espresso riferimento alla situazione di "debolezza contrattuale" quale requisito di applicabilità del rito del lavoro, secondo la Suprema Corte non vi era motivo per negare la competenza del Giudice del Lavoro, ove nell’attività dell’amministratore siano comunque rinvenibili i caratteri della continuità, del coordinamento e della personalità.

5. Dall’istituzione delle Sezioni Specializzate in materia di impresa alla nozione di "rapporto societario"

La pronuncia resa dalle Sezioni Unite nel 1994 ha avallato una serie di pronunce favorevoli alla natura parasubordinata del rapporto di lavoro tra amministratore e società.

Tuttavia, accanto a tale posizione, è gradualmente riemerso l’orientamento che enfatizza la natura autonoma di tale rapporto, e ciò anche grazie alle novità introdotte dalla Riforma del diritto societario del 2003 che, criticando la qualifica di "dipendente" attribuita all’amministratore, ne ha valorizzato il ruolo gestorio all’interno della società.

Il superamento dell’idea di amministratore quale lavoratore parasubordinato, inoltre, trova conferma normativa nelle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 27.06.2003 n. 168 che ha istituito, presso i Tribunali e le Corti di Appello, le Sezioni specializzate in materia di impresa.

In particolare, la competenza delle Sezioni specializzate è stata riconosciuta per i procedimenti instaurati nell’ambito delle società di capitali aventi ad oggetto, tra gli altri, i rapporti societari "…ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo …".

La norma in commento ha avuto il pregio di introdurre la nozione di rapporto societario, necessaria per dare corretta qualificazione a tutti quei rapporti che, pur nascendo nell’ambito della società, non riguardano propriamente il c.d. contratto sociale, vale a dire le vicende tra soci e società.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. esperibile dai creditori sociali nei confronti degli amministratori; in tali ipotesi, se per un verso è indubbia l’attinenza dell’azione alla realtà societaria (in quanto esercitata nei confronti di un rappresentante della società, l’amministratore appunto), per altro, non può negarsi che l’iniziativa processuale è riconosciuta ad un soggetto terzo, estraneo al contratto sociale.

Sul punto, anche la giurisprudenza ha successivamente fornito il proprio contributo per l’individuazione delle controversie inerenti il rapporto societario (quindi, comprese nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa), chiarendo sempre di più il concetto di "immedesimazione organica" che viene ad esistenza tra la società e i relativi amministratori. La giurisprudenza ha infine di recente affermato che il "rapporto societario" costituisce quel rapporto giuridico che acquista specifica rilevanza in quanto funzionalmente e giuridicamente collegato alla struttura, all'organizzazione ed al funzionamento di una società.

6. La pignorabilità dei compensi degli amministratori

La rinnovata posizione assunta dalla giurisprudenza, ha trovato ulteriore conferma nelle modifiche introdotte alla disciplina del pignoramento degli stipendi e salari.

In particolare, l’art. 545, comma 4, c.p.c. dispone che le somme dovute dai privati a titolo di stipendio/salario, relative al rapporto di lavoro, possono essere oggetto di pignoramento solo nel limite di un quinto. Tale disposizione, per pacifica interpretazione, risulta applicabile solo ai lavoratori dipendenti e non già ai lavoratori autonomi o prestatori d’opera.

La citata norma processuale deve essere letta in combinato disposto con l’art. 52 del D.P.R. 5.01.1950 n. 180 (Testo Unico in materia di pubblico impiego), così come novellato dall’art. 13-bis della Legge 14.05.2005 n. 80, che ha reso applicabile il limite di pignorabilità previsto dall’art. 545 c.p.c., anche ai rapporti di lavoro parasubordinati di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.. Inoltre, l’applicazione della disciplina di cui al rinnovato art. 52 del DPR 180/1950, è stata estesa anche ai lavoratori privati e ciò per effetto della Legge Finanziaria 2005 che, modificando l’art. 1 del T.U. in materia di pubblico impiego, ha incluso nell’elenco dei soggetti che erogano stipendi/salari oggetto di pignoramento, anche le "…aziende private…".

Ebbene, è proprio alla luce delle complessive modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 e dalla Legge 80/2005, che si è vista ancora di più la necessità di chiarire la natura dell’attività prestata dall’amministratore.

Infatti, l’adesione alla tesi per cui il rapporto tra amministratore e società è un rapporto di lavoro parasubordinato, come sostenuto dalle SS.UU. del ’94, comportava la pignorabilità degli emolumenti percepiti dagli amministratori solo per un quinto, in virtù del richiamo effettuato dall’art. 52 DPR 180/1950 agli artt. 409, n. 3 e 545, c.p.c..

Al contrario, l’adesione alla tesi del rapporto societario, che esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato tra l’amministratore e la società, ha come conseguenza la pignorabilità per intero dei compensi degli amministratori.

7. La Sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 1545/2017 del 20.01.2017

Come anticipato in premessa, il contrasto giurisprudenziale relativo alla natura del rapporto di lavoro tra amministratori e società di capitali è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1545 del 20.01.2017, che ha aderito alla tesi del rapporto societario, negando la possibilità di costruire il rapporto tra amministratore e società in termini di parasubordinazione. A ben vedere, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte non costituisce altro che la naturale evoluzione del principio di immedesimazione organica, in aderenza all’attuale realtà societaria e all’acquisita autonomia dell’organo amministrativo. In effetti, proprio la mancanza di "debolezza contrattuale" in capo all’amministratore sembra impedire l’applicazione di quelle disposizioni codicistiche nate e pensate a tutela dei lavoratori dipendenti.

Inoltre, sul profilo del rito applicabile la pronuncia a Sezioni Unite in commento sembra definitivamente affidare al Tribunale delle Imprese le controversie tra società ed amministratori.

Quanto alla specifica controversia sottoposta all’attenzione della Corte – vale a dire l’esecuzione del pignoramento presso terzi – le SS.UU. hanno respinto l’opposizione del debitore-amministratore, in favore dell’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione per l’assegnazione dell’intera somma al creditore procedente, e non già della sola quinta parte. Tutto ciò considerando che l’attività dell’amministratore non può essere ricompresa nel lavoro parasubordinato, difettando il requisito del coordinamento e sussistendo (al contrario) il potere di determinare ed attuare la politica di gestione dell’impresa. Pertanto, esclusa l’applicazione dell’art. 409, n. 3, c.p.c., gli emolumenti dovuti dalla società all’amministratore non beneficeranno dei limiti previsti dall’art. 545, comma 4, c.p.c. e, quindi, saranno interamente pignorabili.

8. Quali conseguenze sul pignoramento presso terzi?

Con riferimento alle questioni operative sollevate dalle SS.UU. n. 1545/2017, è utile fare cenno alle perplessità esistenti in materia di pignoramento presso terzi, come novellato dal D.L. 12.09.2014 n. 132 che ha abrogato la citazione del terzo a comparire all'udienza di cui all'art. 543 c.p.c., sostituendola con l'invito a comunicare la propria dichiarazione al creditore procedente.

La modifica, apprezzabile per aver alleggerito gli oneri facenti capo al terzo pignorato, ha tuttavia sollevato una serie di interrogativi relativi al momento in cui il pignoramento può dirsi perfezionato, atteso che nella previgente normativa proprio la partecipazione all’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione segnava il limite temporale entro cui si esaurivano gli obblighi del terzo pignorato.

In merito, si rileva che la centralità della questione si pone soprattutto con riferimento ai rapporti di durata, in cui i crediti oggetto di pignoramento sono passibili di incremento dopo la notificazione dell’atto (si pensi, a titolo esemplificativo, al rapporto di conto corrente, similmente alla vicenda affrontata dalle SS.UU. 1545/2017).

Sul punto, salvo un isolato orientamento, sembra doversi ritenere che l’avvenuta semplificazione degli oneri del terzo pignorato non sia tale da anticipare gli effetti del pignoramento alla mera dichiarazione.

La tesi risulta avallata sia dall’interpretazione letterale dell'art. 543 c.p.c., che da un’interpretazione sistematica dell’intero processo esecutivo; infatti, le novelle normative succedutesi negli anni, non hanno fatto venir meno la centralità dell’udienza che rimane, pertanto, la sede naturale per assicurare il contraddittorio tra tutte le parti coinvolte.

Da un punto di vista operativo, l’adesione alla tesi maggioritaria induce a concludere per la permanenza degli obblighi di custodia in capo al terzo pignorato, fintanto che non sia intervenuto un provvedimento del giudice di assegnazione o di estinzione del procedimento, con conseguente inopponibilità al creditore pignorante e a quelli intervenuti, degli atti compiuti dal terzo in violazione dei doveri di custodia.

Quanto al problema degli eventuali incrementi del credito, non è chiaro se il terzo abbia un vero e proprio dovere di integrazione della sua dichiarazione (sempre con le modalità semplificate) ovvero se si possa limitare a custodire le somme ed a non disporne fino al limite di cui all'art. 546 c.p.c..

Nel silenzio della legge, ragioni di buona fede e collaborazione tra le parti, nonché di efficienza della procedura esecutiva avviata, fanno ritenere che il terzo abbia doveri di informazione integrativa nei confronti del creditore, specie nel caso in cui la dichiarazione iniziale sia stata negativa e, nelle more, siano intervenute somme utili per l’esecuzione del pignoramento.

9. I contratti di amministratore: una prassi da superare?

Accanto alle accennate questioni di natura processuale, la Sentenza delle SS.UU. in commento pone seri interrogativi anche in ambito giuslavorativo, dal momento in cui pone in discussione il ricorso al c.d. "contratto di amministratore" per regolare i rapporti tra gli amministratori stessi e la società.

Si tratta di una consolidata prassi societaria che vede l’affidamento della regolamentazione dei rapporti tra amministratore e società proprio ai normali contratti di lavoro. A tal proposito, deve peraltro notarsi che l’improprio utilizzo dello strumento contrattuale è stato "agevolato" dalla stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite che, con la pronuncia del ’94, ha avallato la natura parasubordinata dell’amministratore e l’applicazione del rito del lavoro.

Ad oggi, due sono le principali questioni da affrontare.

Da una parte è necessario individuare lo strumento giuridico da adottare per la disciplina dei reciproci diritti e doveri tra amministratori e società. L’adesione della tesi del rapporto societario sembrerebbe indicare come idoneo strumento per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra amministratori e società le delibere assembleari e/o del consiglio di amministrazione, indicando preferibilmente nello statuto la sede (assemblea e/o CdA) in cui si deve discutere di tali rapporti approvandone i termini e le condizioni.

Dall’altra parte, si pone il problema di valutare medio tempore la valenza dei contratti in essere. In attesa di chiarimenti sul punto, si auspica che la strada da seguire non sia quella dell’invalidità di tali accordi perché, se così fosse, gli impatti sull’attività posta in essere dagli amministratori sarebbero di certo poco controllabili. Piuttosto, un’alternativa potrebbe essere di fare salvi gli effetti di tali contratti mediante conversione in atti di impegno unilaterale della società.

La materia, evidentemente, merita riflessioni approfondite, che di certo non possono ritenersi esaurite con le presenti (brevi) righe di commento. Tuttavia, proprio l’importanza delle implicazioni connesse alla recente pronuncia delle Sezioni Unite, ha indotto a ritenere dovuto, quantomeno, un "primo approccio" alla questione.

Un’ultima precisazione si rende necessaria, visto che la stessa Sentenza n. 1545/2017 vi fa riferimento.

L’esclusione del rapporto parasubordinato operato dalla Cassazione e l’intera ricostruzione su cui tale assunto si basa, deve ritenersi riferito alla figura dell’amministratore nelle sue funzioni tipiche di gestione della società. Pertanto, qualora l’amministratore svolga, contemporaneamente alla carica di consigliere, anche ulteriori funzioni (si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad incarichi dirigenziali), tali ulteriori attività potranno essere ricomprese nell’ambito del lavoro parasubordinato e, quindi, regolate mediante normale contratto di lavoro.

Di fatto, la Suprema Corte non esclude "…che s’instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice di merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera." Ciò significa, per un verso, che la qualità di amministratore non è di per sé incompatibile con la qualifica di lavoratore subordinato e, per altro, che il lavoratore parasubordinato dovrà fornire la prova (diabolica) della subordinazione, al fine di convincere il giudice che nel caso concreto, lo svolgimento di funzioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle di amministratore, sono tali da configurare un autonomo rapporto di lavoro con la società.

10. Riflessioni conclusive

L’analisi resa dalle SS.UU. con Sentenza n. 1545/2017 è sicuramente apprezzabile per il coerente inquadramento del rapporto intercorrente tra amministratore e società, descritto in termini di "rapporto societario" e non più parasubordinato, che ha come chiara conseguenza la pignorabilità dei compensi degli amministratori per intero.

Tuttavia, sembrano ancora molti gli interrogativi su cui fare chiarezza: in primis, quello dello strumento idoneo a regolare i rapporti tra amministratore e società; ancora, il problema del rito applicabile alle controversie azionate da soggetti che rivestono sia la qualifica di amministratore che di lavoratore parasubordinato e, inoltre, gli effettivi doveri del terzo pignorato.

La necessità di dare soluzione alle molteplici questioni operative, già sorte all’epoca del citato dibattito dottrinale-giurisprudenziale e sino ad oggi alimentate, è questione di preliminare importanza.

Tuttavia, in assenza di mirati interventi normativi la questione pare, ancora una volta, rimessa al vaglio della giurisprudenza, dalla quale pertanto si attendono istruzioni per l’uso.

Veronica Pulcini e Viola D'Angelo, Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani.

30 marzo 2017

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