Pubblica Amministrazione
Premessa
Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato e modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100) rappresenta il tentativo di disciplinare in maniera organica e tendenzialmente esaustiva tutto il settore delle società costituite o partecipate da un’Amministrazione pubblica.
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Pubblica Amministrazione
Ho incontrato Frédéric Puigserver, giovane componente del Conseil d’État e allievo dell’École nationale d’administration (ENA), in un recente seminario senese sulla giustizia amministrativa in Francia e Gran Bretagna. Ne è seguita una lunga "chiaccherata" su amministrazione e giustizia, presidenziali francesi, Europa; sullo sfondo delle vie di Siena, tra il Duomo e il Palazzo Pubblico, dove risplende l’affresco del Buono e del Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti… Di lì a poco si sarebbe celebrato il secondo turno delle presidenziali, con la vittoria di Macron.
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Pubblica Amministrazione
Accade sempre più spesso che le pubbliche amministrazioni conferiscano a un privato l’incarico a proporre in vendita, per proprio conto, compendi immobiliari di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, senza esclusiva e senza che venga riconosciuta alcuna provvigione. Il punto è se tale conferimento configuri una concessione ai sensi del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e se, in caso negativo, detto incarico possa essere o meno affidato direttamente.
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Pubblica Amministrazione
Il sistema di prevenzione della corruzione ha recentemente compiuto quattro anni di vita, essendo stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, accompagnata dai decreti legislativi attuativi n. 33 e 39 del 2013 e dai successivi interventi nel 2014 (legge n. 114) e nel 2016 (d.lgs. n. 97). Si tratta di normative a lungo attese e stimolate in ambito europeo e transnazionale (si pensi alla perdurante latitanza dell’Italia nel recepimento dell’accordo ONU del 31 ottobre 2003, c.d. “convenzione di Merida”).
L’insieme di tali norme, che unitamente al Piano nazionale anticorruzione elaborato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ed alle delibere dell’ANAC medesima, costituisce il c.d. “pacchetto anticorruzione”, impone una serie di adempimenti, tanto formali quanto comportamentali, che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assolvere al fine di predisporre gli strumenti necessari per prevenire e contrastare la corruzione. La normativa anticorruzione pone, infatti, in capo agli operatori un’attività complessa ed impegnativa, che deve essere necessariamente coordinata con altre, quali la pianificazione e la valutazione della performance, la programmazione strategica, il controllo di gestione, nonché i processi di verifica delle diverse forme di responsabilità dei dipendenti pubblici (erariale, civile, penale e disciplinare).
Col presente intervento non si intende procedere all’analisi della normativa, ma più modestamente svolgere alcune brevi riflessioni sul tema della corruzione come problema anzitutto culturale.
E’ opinione di chi scrive che la corruzione (ampiamente intesa) non possa essere combattuta solo mediante la repressione penale, la redazione di piani e la miriade di adempimenti imposti alle amministrazioni pubbliche dal 2012 in poi.
Come è stato evidenziato da Michele Corradino, commissario dell’ANAC e consigliere di Stato in un libro (E’ normale … lo fanno tutti, Chiarelettere, 2016) ed in un recente intervento su questa Rivista (La sfida dell’anticorruzione. Un colloquio con Michele Corradino, di Simone Lucattini) è davvero necessaria una svolta culturale, che metta fine alla “normalizzazione” della corruzione, alla diffusa assuefazione nei confronti del fenomeno corruttivo e che ribalti il modello consolidato nell’immaginario collettivo, secondo cui corrotti e corruttori sono dei “vincenti” da imitare ed emulare. Riveste, a tal proposito, un ruolo fondamentale l’insegnamento dei valori migliori a cominciare dai contesti (famiglia, scuola, sport) in cui i bambini crescono.
Basta frequentare per qualche tempo l’ambiente dello sport giovanile, ossia di quella che dovrebbe essere un’attività ludica, salutare e formativa, per assistere a pratiche e comportamenti davvero deprecabili: il figlio del dirigente della società deve giocare, il figlio di chi mette a disposizione l’automobile per le trasferte deve giocare, il figlio di colui che sponsorizza l’acquisto di borse, divise etc., deve giocare. I titolari delle suddette “posizioni di rendita” risultano essere avvantaggiati rispetto ad altri, a prescindere dalle effettive capacità. Ne consegue che per attività svolte da bambini o bambine di 10-13 anni già vige un approccio viziato, che vede nelle capacità e nel merito (valore fulcro di questa Rivista) solo alcuni dei possibili criteri di valutazione e, comunque, non sempre quelli prioritari. Non si parla, beninteso, di corruzione, né si vuol sostenere la tesi per cui il bambino “favorito” oggi sarà di certo un corrotto/corruttore domani. Un siffatto ragionamento davvero “proverebbe troppo”, come dicono i giuristi. Ma è altrettanto evidente che un contesto come quello sinteticamente descritto non possa avere alcuna ricaduta positiva nella crescita di quanti dovrebbero essere i protagonisti del domani. Diventa a questo punto fondamentale il ruolo dei soggetti preposti alla funzione educativa, in primis i genitori. Sono, a tal proposito, di grande attualità le parole di una grande scrittrice del secolo scorso, Natalia Ginzburg (Le piccole virtù, Einaudi, 1962), che elencava quali dovessero essere gli insegnamenti da impartire ai figli “Penso si debbano insegnar loro non le piccole virtù, ma le grandi. Non il risparmio, ma la generosità e l’indifferenza al denaro; non la prudenza, ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo; non l’astuzia, ma la schiettezza e l’amore della verità; non la diplomazia, ma l’amore per il prossimo e l’abnegazione; non il desiderio del successo, ma il desiderio di essere e di sapere”.
Luca Busico è Coordinatore presso la Direzione del Personale dell’Università di Pisa
29 marzo 2017
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