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ISSN 2532-8913

Pubblico impiego: da una riforma all’altra. E non sempre la giurisprudenza è di aiuto per gli operatori (di Luca Busico)

Pubblico impiego: da una riforma all’altra. E non sempre la giurisprudenza è di aiuto per gli operatori

di Luca Busico

SOMMARIO: 1) Il pubblico impiego in continua riforma. - 2) Giurisprudenza oscillante: a) le incompatibilità assolute per il dipendente pubblico; b) la mobilità pre-concorsuale. - 3) Conclusioni.

1) Il pubblico impiego in continua riforma

Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ha conosciuto altalenanti vicende dal 1992 ad oggi, passando attraverso ben quattro riforme, vale a dire la “prima privatizzazione” del biennio 1992-93, la “seconda privatizzazione” del biennio 1997-98, la cosiddetta “Riforma Brunetta” del 2009 e la cosiddetta “Riforma Madia”, tuttora in corso.

La “prima privatizzazione”, iniziata col d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (attuativo della l. 23 ottobre 1992, n. 421), ha comportato un importante processo di delegificazione delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro pubblico, caratterizzato dall’estensione tendenzialmente generalizzata delle norme sul rapporto di lavoro privato e dall’individuazione del contratto collettivo quale strumento cardine per superare il previgente regime pubblicistico[1]. Tale processo di sottrazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico alla regolamentazione di tipo autoritativo e di affermazione del primato della contrattazione collettiva è stato ribadito ed implementato con la “seconda privatizzazione”, realizzata con i decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387[2], attuativi della legge delega 15 marzo 1997, n. 59 (nota come “Bassanini 1”).

A partire dall’estate del 2008 il legislatore ha promosso un profondo intervento di ristrutturazione normativa del rapporto di lavoro pubblico, che trova il proprio fulcro nella legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni[3], attuata ad opera del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Con tale riforma si assiste ad un processo di ricentralizzazione normativa e di prevalente rilegificazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici[4].

E’ imminente l’ennesima riforma della materia ad opera dei decreti attuativi della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “Riforma Madia”)[5].

Come è stato efficacemente evidenziato[6], la sensazione del giurista, ma ancor più dell’operatore professionale, è quella di trovarsi in un cantiere aperto, che varianti in corso d’opera, suggerite dalle ambizioni riformatrici dei policy makers o più spesso provocate dalla perdurante crisi finanziaria, concorrono a rendere non già dinamicamente incompiuto, ma piuttosto di difficile decifrazione.

2) Giurisprudenza oscillante: a) le Incompatibilità assolute per il dipendente pubblico

Nella sinteticamente descritta situazione di riforma continua è spesso intervenuta in soccorso dell’operatore la giurisprudenza, che per molti profili del pubblico impiego ha fissato dei fondamentali punti fermi. Non mancano tuttavia i casi, in cui anche la giurisprudenza con ondivaghi indirizzi, anche degli organi nomofilattici (Cassazione e Consiglio di Stato), mette davvero in crisi l’operatore, che quotidianamente deve applicare le norme di legge. A titolo esemplificativo si farà riferimento agli indirizzi giurisprudenziali della Cassazione in tema di incompatibilità assolute per il dipendente pubblico e del Consiglio di Stato in tema di mobilità pre-concorsuale.

2a) le incompatibilità assolute per il dipendente pubblico

Come è noto, la norma di legge che nell’attuale regime di pubblico impiego contrattualizzato disciplina le incompatibilità per i dipendenti pubblici è l’art.53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il cui comma 1 resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt.60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3[7], salve le deroghe previste dalla legge[8], tra cui quella per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

La disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt.60-65 del d.P.R. n. 3 del 1957 risulta, pertanto, estesa a tutti i dipendenti pubblici.

In base all’art.60 il dipendente pubblico non può esercitare attività industriali, commerciali e professionali: secondo la giurisprudenza il divieto opera quando le citate attività vengono svolte in modo continuativo, intenso, nonché adeguatamente lucrativo[9]. Inoltre, sempre secondo la citata norma, lo status di pubblico dipendente è incompatibile con l’assunzione di cariche gestionali in società costituite a fini di lucro (amministratore, consigliere, sindaco, liquidatore). Come è stato efficacemente evidenziato dal Consiglio di Stato, la ratio di tale incompatibilità è nell’opportunità di evitare le disfunzioni e gli inconvenienti che deriverebbero all’amministrazione dal fatto che il proprio personale si dedichi ad attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso inscindibile tra lavoro, rischio e profitto[10].

L’inosservanza del divieto di cui all’art.60 del d.P.R. n. 3 del 1957 comporta, in base all’art.63 del d.P.R. medesimo, una previa diffida datoriale volta a far cessare l’incompatibilità e, quindi, in caso di inottemperanza alla diffida, la decadenza dall’impiego. La diffida, determinando l’obbligo di far cessare entro un breve termine una supposta situazione di incompatibilità, pena la decadenza dall’impiego, presuppone il serio e scrupoloso accertamento della sussistenza della situazione suddetta[11].

In caso di inottemperanza alla diffida a cessare dall’attività incompatibile entro il termine perentorio di quindici giorni segue la dichiarazione di decadenza dall’impiego. La permanenza di tale istituto pubblicistico, in forza del richiamo contenuto nell’art.53, co. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche in un sistema “contrattualizzato”, evidenzia la specialità del rapporto di lavoro pubblico più volte rimarcata dalla Corte Costituzionale[12].

Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione la decadenza ex art.63 del d.P.R. n. 3 del 1957 non ha natura sanzionatoria o disciplinare, in quanto non è la conseguenza di un inadempimento, bensì scaturisce dalla perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità, che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la costituzione del rapporto di lavoro[13]. A ciò consegue il carattere automatico della decadenza nel caso di inottemperanza alla diffida: da siffatto automatismo espulsivo deriva, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, la non necessità di un previo contraddittorio con l’interessato.

Qualora, invece, il dipendente ottemperi alla diffida, cessando dalla situazione di incompatibilità, non scatta l’automatismo espulsivo descritto. L’art.63 del d.P.R. n. 3 del 1957 prevede, tuttavia, che la temporanea inosservanza del divieto di esercizio di attività incompatibile, seppur rimossa a seguito di ottemperanza alla diffida, “non preclude l'eventuale azione disciplinare”. Secondo la Corte di Cassazione da tale dettato normativo si desume che solo nel caso in cui il dipendente abbia ottemperato alla diffida, facendo cessare la causa di incompatibilità, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni degli artt.55 e segg. del d.lgs. n. 165 del 2001[14].

Non sono, però, mancate pronunce in cui la Suprema Corte ha, invece, sostenuto che a fronte di una condotta riconducibile alle ipotesi di incompatibilità assoluta sia possibile una contestazione avente natura essenzialmente disciplinare[15]. Benché si possa discutere sulla permanenza in vita di un istituto tipicamente pubblicistico, quale la decadenza ex art.63 del d.P.R. n. 3 del 1957, in un sistema di pubblico impiego contrattualizzato[16], quest’ultima soluzione lascia perplesso chi scrive, in quanto la lettera della norma è molto chiara nel senso che l’azione disciplinare postula l’invio della diffida e la rimozione, per avvenuta ottemperanza alla medesima, della causa di incompatibilità. Occorre, a tal proposito, rilevare che il richiamo alla responsabilità disciplinare contenuto nell’art.53, co. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 si riferisce alle violazioni della normativa sulle attività relativamente incompatibili (soggette ad autorizzazione) e non alle attività assolutamente incompatibili, per le quali il medesimo art.53, al co. 1, rimanda espressamente agli artt.60 e segg. del d.P.R. n. 3 del 1957[17].

La semplice domanda, che a questo punto l’operatore in servizio presso gli uffici del personale di un’amministrazione pubblica si pone, è la seguente: in caso di accertato espletamento da parte di un dipendente di attività commerciale (o industriale o professionale) si deve attivare la procedura dell’art.63 del d.P.R. n. 3 del 1957 o il procedimento disciplinare? Il rischio è che alla fine il timore di sbagliare conduca a non attivare né l’una né l’altra procedura.

2b) la mobilità pre-concorsuale

Come è noto, l’art.30, co. 2-bis del d.lgs. n. 165/ del 2001 dispone che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

La previsione risponde a generali esigenze costituzionali di finanza pubblica, in quanto la procedura di mobilità comporta un’ampia contrazione dei costi e dei tempi, sicuramente meno onerosi e durevoli rispetto a quelli necessari all’espletamento di un concorso, nonché una corretta distribuzione del personale, spostando le eccedenze di talune amministrazioni in enti aventi carenze di personale, senza costi retributivi (e, in futuro, pensionistici).

Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza[18], il previo esperimento di procedure di trasferimento mediante mobilità da altre amministrazioni rispetto all’indizione dei concorsi pubblici per la copertura dei posti disponibili, risponde sia agli interessi delle amministrazioni, sia agli interessi dei dipendenti: per le amministrazioni l’istituto è idoneo a garantire economie di spesa ed utilizzare il personale nel modo più razionale, evitando di effettuare nuove assunzioni quando sia possibile riallocare diversamente i dipendenti non più indispensabili in un determinato ente o comparto; i dipendenti, a loro volta, possono far fronte alle loro aspirazioni di espletare la propria attività presso altre amministrazioni per ragioni professionali, ma anche più semplicemente logistiche, come l’avvicinamento alla propria residenza.

In termini più sintetici, il Consiglio di Stato in sede consultiva ha sottolineato che “la mobilità consente varie finalità quali l’acquisizione del personale già formato, l’immediata operatività delle scelte, l’assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni”[19].

Tenuto conto dell’evidente favor legis per la mobilità espresso dall’art.30, co. 2-bis del d.lgs. n. 165, la consolidata giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che la doverosa attivazione della mobilità anteriormente al concorso costituisce la regola generale per tutte le amministrazioni e che la sua inosservanza comporta l’annullamento delle procedure concorsuali indette[20].

Di recente il Consiglio di Stato, in una controversia relativa il personale amministrativo (ergo non magistratuale) del Consiglio Superiore della Magistratura, ha affermato, in modo del tutto innovativo ed in assenza di un avallo normativo in tal senso, che dal citato art.30, co. 2-bis si ricava un principio non di inderogabilità, ma di preferenzialità, della mobilità, tenuto anche conto delle numerose pronunce della Corte Costituzionale in tema di accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso pubblico[21].

A supporto di tale affermazione la sentenza richiama, in modo poco convincente ad avviso di chi scrive, l’orientamento giurisprudenziale sulla questione, peraltro assai discussa, del rapporto tra scorrimento di graduatoria concorsuale vigente e mobilità[22], che afferma la preferenza per il primo, data la maggiore celerità con cui consente di addivenire all’assunzione[23].

Occorre, anzitutto, rilevare che vi sono state pronunce, anche del Consiglio di Stato stesso, di segno contrario favorevoli alla procedura di mobilità rispetto allo scorrimento[24]. Ma, comunque, la preferenza per lo scorrimento non può condurre de plano ad escludere l’obbligo di preventiva mobilità rispetto all’indizione di nuovo concorso, da sempre punto fermo nella giurisprudenza amministrativa[25] alla luce del chiaro dettato dal più volte citato art.30, co. 2-bis, espressivo di valori costituzionali di salvaguardia delle casse pubbliche, compatibili e prevalenti rispetto al concorso, comunque già sostenuto dal personale interessato alla mobilità.

Il principio di accesso concorsuale all’impiego pubblico, su cui il Consiglio di Stato argomenta, è compatibile con la previa mobilità, riservata a chi ha già superato un concorso. Tale concetto lineare, semplice e conforme a Costituzione è fatto proprio, da sempre, dallo stesso Consiglio di Stato, che ha sistematicamente evidenziato che il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell’ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’art.97 della Costituzione[26].

Il medesimo operatore professionale, dopo la lettura della citata pronuncia del Consiglio di Stato, si domanda se a questo punto operi il principio “di preferenzialità della mobilità” e non più quello consolidato “di inderogabilità della mobilità” e se anche altre amministrazioni meno “autorevoli” del Consiglio Superiore della Magistratura (aziende sanitarie, camere di commercio, enti di ricerca, enti locali) possano adottare legittimamente previsioni regolamentari volte ad escludere la mobilità ed a svolgere esclusivamente e direttamente i concorsi.

3) Conclusioni

In una situazione di riforma perenne e, almeno per alcuni ambiti (come quelli richiamati al precedente paragrafo), di giurisprudenza oscillante ed ondivaga l'incertezza applicativa regna sovrana.

Per il futuro del pubblico impiego l’auspicio di chi scrive (nella duplice veste, di operatore professionale, anzitutto, e, a tempo perso, di studioso) è duplice: 1) che il legislatore intervenga il meno possibile, al fine di evitare quella situazione, che autorevole dottrina, più di sessanta anni addietro, qualificava come “analogia tra l’inflazione legislativa e l’inflazione monetaria”[27]; 2) che le supreme magistrature tengano sempre in considerazione la fondamentale funzione nomofilattica. La speranza è che l’operatore, con riferimento al principio di certezza del diritto[28], non debba recitare i versi di un grande poeta “E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera”[29].

 


*Coordinatore Direzione del personale dell’Università di Pisa.

[1] Cfr.: ORSI BATTAGLINI, Fonti normative e regime giuridico del rapporto di impiego con enti pubblici, in Dir. lav. rel. ind., 1993,470; D’ANTONA, Le fonti privatistiche. L’autonomia contrattuale delle pubbliche amministrazioni in materia di rapporti di lavoro, in Foro it., 1995,V,41; MARESCA, La trasformazione del rapporto di lavoro pubblico e il sistema delle fonti, in Dir. lav. rel. ind., 1996,2183.

[2] Cfr.: D’ORTA, La seconda fase di riforma dell’impiego pubblico: verso la fine del guado,cercando di evitare gli scogli, in Il lav. nelle P.A., 1998,347; D’ANTONA, Contratto collettivo, sindacati e processo del lavoro dopo la seconda privatizzazione del pubblico impiego (osservazioni sui d.lg. n. 396 del 1997, n. 80 del 1998 e n. 387 del 1998), in Foro it., 1999,I,625.

[3] Cfr.: ROMEO, La controriforma del pubblico impiego, in Lav. giur., 2009,761; PESSI, Ripensando alla riforma della pubblica amministrazione: manutenzione o restaurazione?, in Mass. giur. lav., 2009,294; D’AMORE, Impiego pubblico privatizzato: evoluzione normativa, in Dir. prat. lav., 2009,1625.

[4] Cfr.: TALAMO, Pubblico e privato nella legge delega per la riforma del lavoro pubblico, in Giorn. dir. amm., 2009,469; GARILLI-BELLAVISTA, Riregolazione legale e decontrattualizzazione: la neoibridazione normativa del lavoro nella pubbliche amministrazioni, in Il lav. nelle P.A., 2010,1.

[5] Cfr. l’ampia analisi della legge sul n. 3/2015 di Riv. giur. lav., con i contributi di BARBIERI, BELLAVISTA, D’AURIA, REALFONZO, VISCIONE, ZOPPOLI, BORGOGELLI, GARILLI, VETTOR e D’ONGHIA.

[6] Cfr. VISCOMI, Lavoro pubblico: cose fatte, disfatte e da fare, in Il lav. nelle P.A., 2015,195.

[7] Si riportano gli artt.60-63 del d.P.R. n. 3 del 1957:

Art.60 (Casi di incompatibilità) L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

Art.61 (Limiti dell'incompatibilità) Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative. L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato.

Art.62 (Partecipazione all'amministrazione di enti e società) Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.

Art.63 (Provvedimenti per casi di incompatibilità) L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli artt.60 e 62 viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

[8] Cfr.: l’art.23-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni di essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso strutture pubbliche o private; l’art.18, co. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

[9] Cfr.: TAR Puglia-Bari, sez. I, 15 maggio 1998 n. 310, in TAR, 1998,I,2745; Cons. St., sez. VI, 20 aprile 2001 n. 2386, in Cons. St., 2001,I,435; TAR Campania-Napoli, sez. II, 22 gennaio 2002 n. 389, in Foro amm. TAR, 2002,202; Cons. St., sez. I, 22 ottobre 2003 n. 3744/03, in www.giustizia-amministrativa.it; Cass., sez. lav., 11 giugno 2015 n. 12120, in Lexitalia, n. 6/2015. In senso contrario e non condivisibile Cass., sez. lav., 26 novembre 2012 n. 20857, in Dir. & giust., 26 novembre 2012, secondo cui il divieto di cui all’art.60 del d.P.R. n. 3 del 1957 ricorre anche nel caso di attività non continuativa e non remunerata.

[10] Cfr. Cons. St., sez. IV, 7 giugno 2004 n. 3618, in Foro amm. CDS, 2004,2561.

[11] Cfr. Cons. St., sez. I, 22 ottobre 2003 n. 3744/03, cit. alla nota n. 9.

[12] Cfr.: C. Cost., 25 luglio 1996 n. 313, in Giur. cost., 1996,2584 con nota di PINELLI, Foro it., 1997,I,34 con nota di FALCONE; C. Cost., 16 ottobre 1997 n. 309, in Riv. it. dir. lav., 1998,II,33 con note di PERA, VALLEBONA; C. Cost., 27 marzo 2003 n. 89, in Lav. giur., 2003,831 con nota di SCIORTINO, Giust. civ., 2004,I,2901 con nota di MENEGATTI, Giur. it., 2004,19 con nota di MEZZACAPO; C. Cost., 5 giugno 2003 n. 199, in Mass. giur. lav., 2003,800 con nota di BARBIERI.

[13] Cfr.: Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006 n. 967, in Foro it., 2006,I,2346 con nota di PERRINO; Cass., sez. lav., 21 agosto 2009 n. 18608, in Riv. it. dir. lav., 2010,413 con nota di SIOTTO; Cass., sez. lav., 12 ottobre 2012 n. 17437, in Il lav. nelle p.a., 2012,903; Cass., sez. lav., 11 giugno 2015 n. 12120, in Lexitalia.it, n. 6/2015. In tal senso anche Trib. Frosinone, ord. 12 dicembre 2013, in Riv. it. dir. lav., 2014,II,881 con nota di AVALLONE.

[14] Cfr.: Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006 n. 967, 21 agosto 2009 n. 18608 e 12 ottobre 2012 n. 17437, cit. alla nota precedente.

[15] Cfr.: Cass., sez. lav., 8 luglio 2011 n. 15098, in Rep. foro it., 2011, voce Impiegato dello Stato, 459; Cass., sez. lav., 26 novembre 2012 n. 20857, cit. alla nota n. 9; Cass., sez. lav., 15 gennaio 2015 n. 617, in lexitalia.it, n. 1/2015; Cass., sez. lav., 25 giugno 2015 n. 13158, in Foro it., 2015,I,3531 con nota di PERRINO.

[16] Cfr.: PERRINO, nota a Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006 n. 967, ivi, 2006,I,2346; PONTE, La risoluzione del rapporto per conflitto con il S.S.N., tra procedimento disciplinare e decadenza, in Arg. dir. lav., 2009,893; D’APONTE, L’autorizzazione dei dipendenti pubblici allo svolgimento di incarichi esterni dopo la riforma Brunetta, in Il lav. nelle p.a., 2011,971.

[17] Per un’efficace ed esaustiva esposizione della differenza tra incompatibilità assolute ed incompatibilità relative per il dipendente pubblico, cfr. C. conti, sez. giur. Lombardia, 25 novembre 2014 n. 216, ivi, 2015,336 con nota di DI ROLLO.

[18] Cfr.: Cons. St., sez. V, 18 agosto 2010 n. 5830, in Giust. civ., 2011,I,239; TAR Campania-Napoli, sez. V, 17 settembre 2012 n. 3886, in Foro amm. TAR, 2012,2832; C. Conti, sez. contr. Piemonte, 30 luglio 2013 n. 280, in www.corteconti.it.

[19] Cfr. Cons. St., sez. I, 7 novembre 2012 n. 5017, in Il lav. nelle P.A., 2013,883 con nota di BOLOGNINO.

[20] Cfr.: TAR Campania-Napoli, sez. V, 18 ottobre 2006 n. 8616, in Foro amm. TAR, 2006,3301; TAR Emilia Romagna-Bologna, sez. I, 2 dicembre 2009 n. 2634, in Corr. merito, 2010,200; Cons. St., sez. V, 18 agosto 2010 n. 5830, cit. alla nota n. 18; Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2014 n. 178, in Lexitalia.it, n. 1/2014 con nota di NIGLIO.

[21] Cfr. Cons. St., sez. IV, 1 giugno 2016 n. 2318, ivi, n. 6/2016 con nota di chi scrive.

[22] Cfr.: ROSSI, Reclutamento dei dipendenti pubblici e prevalenza della mobilità pre-concorso sullo scorrimento di una graduatoria concorsuale, in questa Rivista, n. 3/2014; RICCI, L’Adunanza plenaria del Consiglio di stato in funzione nomofilattica: il caso dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, in Il lav. nelle P.A., 2015,447.

[23] Cfr.: Cons. St., sez. V, 31 luglio 2012 n. 4329, in Giust civ., 2013,I,241; Cons. St., sez. V, 27 agosto 2014 n. 4361, in Foro amm., 2014,2051; Cons. St., sez. V, 6 novembre 2015 n. 5078, in questa Rivista, n. 11/2015 con nota di NIGLO; TAR Puglia-Bari, sez. II, 14 gennaio 2016 n. 30, ivi, n. 1/2016.

[24] Cfr.: Cons. St., sez. I, 7 novembre 2012 n. 5017, cit. alla nota n. 19; TAR Sardegna, sez. I, 26 giugno 2013 n. 478, in Foro amm. TAR, 2013,2162; TAR Basilicata, sez. I, 3 febbraio 2014, n. 107, in Foro amm., 2014,692.

[25] Cfr.: Cons. St., sez. V, 18 agosto 2010 n. 5830, cit. alla nota n. 18; Cons. St., sez. V, 28 novembre 2014 n. 5903, in Foro amm., 2014,2750.

[26] Cfr.: Cons. St., sez. V, 18 agosto 2010 n. 5830, cit. alla nota n. 18; Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2014 n. 178, cit. alla nota n. 20.

[27] Cfr. CARNELUTTI, La morte del diritto, in Balladore Pallieri, Calamandrei, Capograssi, Carnelutti, Delitala, Jemolo, Rava, Ripert, La crisi del diritto, Padova, 1953,180.

[28] Cfr. COSSA, Tra mitologia e concretezza: alcuni spunti storico-comparatistici in tema di certezza del diritto, in questa Rivista.

[29] Cfr. Dino CAMPANA, La Chimera.

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