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ISSN 2532-8913

L’utilizzo della prova Tv nella pallacanestro in caso di rissa (di Gabriele Toscano)

Commento al Comunicato Ufficiale (C.U.) n. 1084 del Campionato Italiano Nazionale di Serie B maschile n. 20 del Giudice Sportivo Nazionale n. 99 della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) del 3 gennaio 2019  ed al C.U. n. 1366 della Corte Sportiva di Appello FIP n. 17 dell’8 marzo 2019.

Sommario: 1. Introduzione – 2. La situazione di rissa nella pallacanestro – 3. Il C.U. del Giudice Sportivo Nazionale – 4. La Pronuncia della Corte di Appello Nazionale – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

In occasione della gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di serie B nazionale maschile di pallacanestro tra Reggio Emilia ed Olginatea circa 3 minuti e 30 secondi dalla fine dell’ultimo quarto veniva a crearsi una situazione di rissa dopo che alcuni giocatori, a seguito di reciproche scorrettezze, venivano alle mani.

Di lì a poco un giocatore entrava in campo, così come tutti i componenti della panchina ospite – ad eccezione dell’accompagnatore e di un altro tesserato – nel tentativo di calmare gli  animi. Mentre tutti cercavano di ristabilire la calma, stando a quanto riportato dagli arbitri nel rapporto arbitrale, due giocatori continuavano a porre in essere atteggiamenti antisportivi colpendo violentemente un avversario al volto con dei pugni

Per questo motivo tutti i tesserati coinvolti nella rissa venivano espulsi e successivamente alle sanzioni per le espulsioni il gioco veniva ripreso con cinque giocatori di casa e solamente due ospiti. La squadra ospite, di conseguenza, sceglieva di fare fallo sistematico per rimanere con un solo giocatore in campo e di fatto obbligare gli arbitri a chiudere anticipatamente il match per forfait.

 

2. La situazione di rissa nella pallacanestro

Il termine rissa nell’ambito dello sport della pallacanestro non va confuso con quello utilizzatonel lessico comune ed in quello giuridico

Sebbene per rissa comunemente è da intendersi una lite violenta che degenera in uno scambio di percosse e talora anche con l’uso di armi,prevista espressamente dell’art. 588 c.p. come reato, nella pallacanestro la rissa assume un significato ben diverso ed è disciplinata dall’art. 39.1 del Regolamento Tecnico (RT) FIP il quale prevede espressamente al comma 1 che “la rissa è uno scontro fisico tra due o più avversari (giocatori, sostituti, allenatori, vice-allenatori, giocatori esclusi e membri della delegazione al seguito)”, precisando però che “questo articolo si riferisce solo a sostituti, allenatori, vice-allenatori, giocatori esclusi e membri della delegazione al seguito che oltrepassino i confini dell’area della panchina della squadra durante una rissa o durante una qualsiasi situazione che può portare ad una rissa”.Questo significa che solo se si verificano scontri tra due o più avversari che vedono coinvolti soggetti che dalla panchinaoltrepassino per un qualunque motivo l’area tecnica si può parlare di situazione dirissain senso tecnico ai sensi dell’art. 39.1 RT. 

Nel caso in cui due o più giocatori schierati nel quintetto in campo vengono tra di loro alle mani tecnicamente non siamo in presenza di una rissabensì in una situazione disciplinata dall’art. 38 del RT FIP rubricato “fallo da espulsione il quale dispone al comma 1 che “qualsiasi flagrante comportamento antisportivo tenuto da giocatori, sostituti, allenatori viceallenatori, giocatori esclusi e membri della delegazione al seguito è un fallo da espulsione”.

Nel caso in cuii sostituti, i giocatori esclusio i membri della delegazione al seguito oltrepassino i confini dell'area della panchina durante una rissa, o una qualsiasi situazione che può portare ad una rissa,dovranno essere espulsi.

Solo l'allenatore e/o il vice allenatore sono autorizzati ad oltrepassare i confini dell’area della panchina durante una rissa, o una qualsiasi situazione che può portare ad una rissa, per aiutare gli arbitri a mantenere o ripristinare l’ordine. 

In questa situazione essi non dovranno essere espulsi, ma se un allenatore e/o un vice allenatore oltrepassano i confini dell'area della panchina e non aiutano, o non tentano di aiutare gli arbitri, a mantenere o ripristinare l'ordine, essi dovranno essere espulsi.

Quindi, nel caso in cui uno o più sostituti, oppure o i membri della delegazione al seguito che oltrepassino i confini dell'area della panchina durante una rissa per aiutare gli arbitri, a mantenere o ripristinare l'ordine, dovranno essere espulsi. 

 

3. Il C.U. del Giudice Sportivo Nazionale

Nel caso che andiamo a commentare il Giudice Sportivo NazionaleFIP con il C.U. n. 1084 del 3 gennaio 2019 ha emesso un vero e proprio “bollettino di guerra” dalla qualeemergono numerose squalifiche a carico di giocatori coinvolti nella lite, sostituti e personale dello staff tecnico entrati sul terreno di gioco per placare gli animi incandescenti.

Secondo quanto riportato dal C.U. ad eccezione dell’allenatore della società Olginate, che veniva espulso per proteste e minacce nei confronti degli arbitri (e sanzionato con la squalifica per due gare ai sensi degli artt. 32,3, 36, 33,1/1c e 24,2a RG)tutti gli altri tesserati – e più precisamente – un atleta della società Reggio Emilia e ben dieci atleti, il 2° assistente allenatore ed il preparatore fisico della società Olginate venivano espulsi per aver preso parte ad una rissa. 

E’ interessante notare, come il 2° assistente allenatore, il preparatore fisico e ben sette atleti della società Olginate sono stati tutti espulsi per essere entrati sul terreno di gioconel tentativo di fermare la rissa e non per partecipare attivamente alla stessa e sanzionati con l’ammonizione ai sensi dell’art. 35,1a RG. 

Infatti, come è stato precisato ut supra solo il capo allenatore ed il 1° assistente (cioè ilvice allenatore) possono entrare sul terreno di gioco per aiutare gli arbitri a riportare l’ordine. 

Gli altri provvedimenti disciplinari hanno riguardato rispettivamente un atleta di Reggio Emilia ed uno di Olginate, entrambi ammoniti ai sensi dell’ art. 33,2/1a RG per essersi spintonati a vicenda in fase di gioco, e due atleti di Olginate i quali sono stati squalificati per ben quattro gare ai sensi dell’art. 33,3/2b RG perché dopo aver spintonato un avversario, lo colpivano in volto con un pugno, e proseguivano nell'aggressione anche successivamente, nonostante l'intervento dei componenti della panchina, entrati in campo per sedare gli animi e fermare gli eventi rissosi che si stavano verificando. 

La gara veniva definitivamente sospesa dagli arbitri a 3 minuti e 30 secondi dalla fine dell’ultimo periodo di gioco in quanto, a seguito delle numerose espulsioni, non poteva proseguire per manifesta sopravvenuta inferiorità numerica di una delle due squadre.

 

4. La Pronuncia della Corte di Appello Nazionale

La società di Olginate, a seguito delle sanzioni ut supra, proponeva reclamo averso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Nazionale del 3 gennaio 2019 (C.U. 1084, G.S.N. 99, Serie B n. 20), relativamente a quanto accaduto in occasione della gara di campionato disputata il 30 dicembre 2018.

La società contestava integralmente la descrizione dei fatti così come indicata dagli arbitri nell'allegato al rapporto arbitrale ed impugnava tutti i provvedimenti disciplinari adottati, ad eccezione di quello di squalifica inflitto al proprio capo allenatore.

A sostegno di questa tesi la società produceva frame fotografici e video di quanto accaduto chiedendone l’ammissibilità e concludeva chiedendo la revoca delle sanzioni a carico di tutti i propri atleti e dei due tecnici (2° assistente e preparatore fisico). 

L’utilizzo delle immagini televisive come mezzo di prova è disciplinato dall’art. 83 RG e può essere utilizzato solamente in casi tassativamente previsti dalla disposizione codicistica.

La Corte di Appello Nazionale ha giustamente ammesso la richiesta di utilizzo della prova tv, avanzata dalla società di Olginate, in quanto il caso di specie rientra nella casistica indicata dall'art. 83 RG il quale dispone che gli Organi di Giustizia “hanno facoltà di utilizzare, tra i mezzi di prova, le immagini televisive, qualora esse offrano piena garanzia tecnica e documentale, esclusivamente per  provvedimenti  di  squalifica, di  inibizione o  di radiazione, nei casi in cui si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione”.

La Corte di Appello Nazionale dopo aver verificato la provenienza e l'attendibilità del DVD della gara, e dopo aver esaminato i frame fotografici ed il video di quanto accaduto,procedeva ad una sostanziale rettifica dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo Nazionale.

In prima battuta venivano revocati tutti i provvedimenti disciplinari inflitti asei atleti ed ai due tecnici della società Olginate in quanto il loro comportamento, a giudizio della Corte di Appello, tenuto nell’occasione della gara non era da qualificarsi come non regolamentare e di conseguenza non meritevole di sanzione. Successivamente la sanzione dell’ammonizione di un atleta di Olginate veniva confermata, la squalifica di quattro gare di un atleta di Olginate veniva ridotta a tre e la squalifica di quattro gare dell’altro atleta di Olginate veniva del tutto revocata in quanto dalle immagini televisiverisultava in modo inequivocabile come lo stesso non avesse posto in essere alcun comportamento violento nei confronti di altri tesserati, essendo stato invece colpito con violenza da un atleta della società di Reggio Emilia. 

L’atleta della società di Reggio Emilia, che era stato sanzionato dal Giudice Sportivo Nazionale, in base al contenuto dell’allegato al rapporto arbitrale, con il solo provvedimento dell’ammonizione per aver spintonato un giocatore avversario, in realtà aveva colpito con violenza un atleta della società di Olginate. Per questo motivo, la Corte di Appello Nazionale, ha rimesso gli atti, comprensivi delle immagini televisive all’Ufficio della Procura Federale ed all’Ufficio del Comitato Italiano Arbitriper gli opportuni provvedimenti disciplinari di loro competenza. 

 

5. Conclusioni

L’utilizzo della prova televisiva è sicuramente uno strumento di grandissima importanza nel contesto sportivo moderno tant’è che è previsto e disciplinato da numerose Federazioni Sportive Nazionali. 

Per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) rappresenta un mezzo istruttorio a disposizione degli Organi di Giustizia Sportiva disciplinato dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva FIGCrubricato per l’appunto “mezzi di prova e formalità procedurali”.

La pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e quella della Corte di Appello Nazionale della FIP permette alcune riflessioni sia in tema di prova televisiva che, soprattutto, di utilizzo degli strumenti tecnologici a supporto delle decisioni arbitrali durante lo svolgimento di una partita di pallacanestro. 

Il gioco della pallacanestro negli ultimi venti anni è cambiato tantissimo: fisicità, velocità e spettacolarità fanno da padroni talvolta a discapito della tecnica e dei fondamentali di gioco. La velocità delle azioni hanno spinto un repentino mutamento anche della figura degli arbitri, oggi più che mai atleti a 360° e profondi conoscitori degli schemi di gioco al pari degli allenatori e degli addetti ai lavori. La complessità della gestione di una gara di pallacanestro ha fatto si che dalla stagione 2002/2003 nel massimo campionato italiano di pallacanestro venisse introdotto il triplo arbitraggio, a partire dalla stagione 2004/2005 l’instant replay system(IRS), ed a partire dalla stagione 2005/2006 il precision time system (PTS). Quest’ultimo consiste in uno strumento elettronico che permette l’arresto immediato del cronometro ad ogni fischio arbitrale. E’ composto da una consolle radio (gestita dal cronometrista) e da quattro trasmettitori per gli arbitri (uno di riserva) dotati di interruttore on/off, pulsante start (da non adoperare) e microfono (stop con il suono del fischietto) che comunicano elettronicamente via radio l’arresto del cronometro tramite la consolle. L’obiettivo di questo strumento è quello di ridurre il tempo tra il fischio dell’arbitro e lo stop del cronometro (1/100 di secondo). L’apparecchiatura, uguale su tutti i campi, viene messa a disposizione dalla società ospitante.E’ necessario, prima di ogni gara, verificare lo stato di carica delle batterie dei trasmettitori in dotazione agli arbitri, il funzionamento di microfono, pulsante e consolle (reset).

L’IRSpuò essere considerato la chiave di svolta nel panorama sportivo del XXI secolo in quanto ha anticipato quello che nel calcio prende il nome di video assistantreferee(VAR).

L’IRS consiste in un sistema di telecamere ad alta definizione posizionate all’interno del campo di gioco che permette agli arbitri di poter rivedere in tempo reale,attraverso un monitor posizionato a bordo campo, una situazione di gioco in modo da poter tornare sui propri passi se tale situazione rientra nella casistica contemplata nell’art. 46.12 del Regolamento Tecnico (RT) FIP, in quanto il cd. protocollo IRS è stabilito dal regolamento internazionale della pallacanestro.

Questo strumento è stato determinante nel mondo della pallacanestro italiana proprio al suo primo anno di utilizzo in quanto il 12 giugno 2005 la finale scudetto tra Fortitudo Bologna ed Olimpia Milano è stata decisa da un tiro da tre punti di Ruben Douglas sul suono della sirena, convalidato dagli arbitri grazie all’IRS. 

Il protocollo dell’IRS prevede espressamente il suo utilizzo anche per identificare il coinvolgimento di componenti della squadra, allenatori, vice-allenatori e membri della delegazione al seguito durante qualsiasi atto di violenza, quindi nel caso in cui si dovessero verificare casi di rissa tra giocatori e membri della delegazione al seguito gli arbitri possono consultare in tempo reale l’IRS e prendere oggettivamente i relativi provvedimenti disciplinari senza che questi possono essere oggetto di contestazione.

Vi è da dire però che non tutto oro è quello che luccica in quanto questi avanzati strumenti tecnologici non sono a disposizione nei campionati minori come ad esempio la serie A2, la serie B, la serie C maschile ed i campionati a gestione regionale. La stessa cosa vale per le competizioni femminili a qualunque livello, compresa la serie A1. 

In tali contesti gli arbitri, che sono solo due (ad eccezione della serie A2 maschile e della serie A1 femminile che sono tre), e talvolta anche uno soltanto (nei campionati provinciali ed alcuni regionali), devono prendere decisioni sul campo in tempi molto ristretti senza avere la possibilità di poter rivedere l’azione per tornare eventualmenteindietroe correggere le proprie decisioni. 

Nel caso della rissa è facilmente comprensibile come, con i nervi a fior di pelle ed il caosche si viene a creare sul terreno di gioco, diventa quasi impossibile per due arbitri (nella migliore delle ipotesi) poter controllare almeno una trentina di tesserati tra atleti membri della delegazione al seguito che partecipano ad una rissa e stabilire con estrema certezza le varie responsabilità, specie se – e questo succede in maniera sistematica – alcuni tesserati si avvicinano agli arbitri protestando e distraendoli dai fatti che stanno avvenendo sul terreno di gioco.  

E’ pur vero che gli arbitri possono avere l’ausilio degli ufficiali di campo che seduti al tavolo possono eventualmente appuntarsi gli ingressi abusivi sul terreno di gioco e l’evolversi della situazione antisportiva, ma è pur vero che alla fine la responsabilità del contenuto del rapporto arbitrale spetta agli arbitri i quali dovranno ricostruire le dinamiche della vicenda secondo quello che loro hanno visto sul campo

Non è da escludersi quindi – come si è verificato nel caso della gara oggetto di questo commento – che gli arbitri possono imbattersi in errori di ricostruzione dei fatti tenuto conto che nelle fasi caotiche di una rissa è più semplice di quello che si pensi perdersi una spinta, un pugno o una provocazione, specie se a porre in essere questi comportamenti lontani dai principi del fair playsono giocatori esperti.

Ecco dunque della bontà della prova televisiva che, nel caso di specie, è servita a rendere giustizia al punto tale che un giocatore che sul campo era riuscito a “farla franca” con l’utilizzo delle riprese video (nei campionati nazionali tutte le gare sono videoregistrate e pubblicate su un apposito canale Youtube della Lega Nazionale Pallacanestro) alla fine della fiera è stato segnalato per gli opportuni provvedimenti disciplinari agli Uffici della Procura Federale. 

L’utilizzo dell’IRS anche nei campionati minori sarebbe opportuno per rendere più semplice l’operato degli arbitri, spesso chiamati ad operare in contesti ambientali molto difficili dove il pubblico svolge un vero e proprio ruolo di sesto uomo in campo, e stemperare gli animi roventi che talvolta vengono a crearsi a causa della trance agonistica e dell’importanza dei match specie nelle fasi finali dei campionati. 

Purtroppo sia l’IRS che il PTS hanno un costo talmente elevato, sia dal punto di vista della strumentazione utilizzata che della manutenzione, che permette il loro utilizzo solo ed esclusivamente in occasione delle competizioni internazionali e di quelle nazionali di primo livello come la serie A1 maschile.

 

(9 aprile 2019)

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